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Area civile e commerciale: contratti d’impresa, recupero crediti, responsabilità

Contratti d’impresa, decreto ingiuntivo e interessi di mora, mediazione obbligatoria, responsabilità degli amministratori: regole e passaggi operativi.

Nei contratti d’impresa, quali clausole pesano davvero quando nasce la lite?

Quelle che nessuno legge alla firma: penale, limitazione di responsabilità, termini di decadenza, foro competente, modalità della contestazione. L’avvocato le redige e le negozia; il commercialista verifica gli effetti economici e fiscali, a partire dal trattamento degli interessi e delle penali. Meglio insieme, prima della firma.

La clausola penale dell’art. 1382 del codice civile ha il duplice effetto di limitare il risarcimento alla penale pattuita, salvo il risarcimento del danno ulteriore se convenuto, e di esonerare il creditore dalla prova del danno; il giudice può ridurla equamente se manifestamente eccessiva o se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte (art. 1384). Le clausole che stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso o sospensione dell’esecuzione, decadenze, restrizioni alla libertà contrattuale o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, se predisposte da uno solo dei contraenti in condizioni generali, non hanno effetto se non specificamente approvate per iscritto (artt.

1341 e 1342). Nei contratti fra imprese la disciplina dei ritardi di pagamento del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, incide sul termine di pagamento e sugli interessi moratori, con limiti alla derogabilità e nullità delle clausole gravemente inique. Sul piano operativo conta anche la forma della contestazione: pattuire che i vizi vadano denunciati con modalità e termini precisi, e poi contestare per telefono, equivale a rinunciare alla clausola. Le comunicazioni contrattuali vanno archiviate con la stessa cura dei documenti fiscali.

Riferimenti normativi: artt. 1341, 1342, 1382, 1384, 1490 e ss. c.c.; d.lgs. 231/2002

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Come si recupera un credito commerciale non pagato?

Con il decreto ingiuntivo, se si dispone di prova scritta: per l’imprenditore valgono anche gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatorie. La procedura è dell’avvocato; il commercialista predispone l’estratto, la quantificazione degli interessi e la valutazione della deducibilità in caso di perdita.

Il procedimento monitorio richiede la prova scritta del credito ai sensi degli artt. 633 e 634 del codice di procedura civile; per i crediti relativi a somministrazioni di merci e danaro fatte da imprenditori che esercitano attività commerciale, sono prova scritta anche gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute. La fattura elettronica, accompagnata dalla documentazione del contratto e dalla prova della consegna, è il corredo abituale del ricorso.

Sugli interessi, nelle transazioni commerciali fra imprese opera il decreto legislativo 231/2002, che fissa la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza senza necessità di costituzione in mora, con saggio determinato per periodi semestrali, oltre all’importo forfettario a titolo di risarcimento dei costi di recupero. Sul versante fiscale, la deducibilità della perdita su crediti va inquadrata nell’art. 101, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che individua gli elementi certi e precisi e detta regole specifiche per i crediti di modesta entità e per le procedure concorsuali. Recuperare e dedurre sono due decisioni diverse, e la seconda dipende dalla documentazione prodotta per la prima.

Riferimenti normativi: artt. 633, 634, 642, 645 c.p.c.; d.lgs. 231/2002; art. 101 co. 5 d.P.R. 917/1986; art. 26 d.P.R. 633/1972

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Devo fare la mediazione prima di andare in causa?

In diverse materie sì: è condizione di procedibilità e il giudice, se manca, dichiara l’improcedibilità. L’assistenza dell’avvocato è obbligatoria nel procedimento; il commercialista partecipa quando la trattativa poggia su numeri, valutazioni aziendali o ricostruzioni contabili. Verificare la materia prima di notificare l’atto.

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come riscritto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, elenca le materie in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, fra cui rientrano rapporti di frequente interesse per l’impresa quali locazione, affitto d’azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In tali casi la parte deve essere assistita da un avvocato e l’improcedibilità va eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza.

La riforma ha inoltre rafforzato il dovere di partecipazione personale delle parti e le conseguenze processuali della mancata partecipazione senza giustificato motivo, valutabile come argomento di prova e sanzionabile. Accanto alla mediazione opera la negoziazione assistita, condizione di procedibilità in ambiti diversi. Il calcolo pratico è duplice: verificare se la materia rientra nell’elenco prima di predisporre l’atto introduttivo, e presentarsi alla mediazione con la documentazione già ordinata, perché il primo incontro è spesso l’unica sede in cui la controparte esamina davvero i conti. Sono previsti crediti d’imposta connessi alla procedura, il cui importo va verificato di volta in volta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 28/2010; d.lgs. 149/2022; d.l. 132/2014 conv. L. 162/2014

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Quando risponde l’amministratore verso la società e verso i creditori?

Quando viola i doveri imposti dalla legge o dallo statuto e la violazione causa un danno. Verso i creditori risponde per inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. L’azione è dell’avvocato; la quantificazione del danno è lavoro contabile e peritale del commercialista.

Nelle società per azioni gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, e rispondono solidalmente dei danni derivanti dall’inosservanza (art. 2392 del codice civile); l’azione dei creditori sociali è ammessa per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 2394). Nelle società a responsabilità limitata la disciplina è all’art. 2476. Il punto oggi più rilevante nella pratica è la quantificazione: l’art.

2486, terzo comma, del codice civile, introdotto dal Codice della crisi, individua nel criterio dei netti patrimoniali di confronto il parametro presuntivo del danno da prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, con il criterio alternativo della differenza fra attivo e passivo accertati nella procedura quando sia stata aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o queste siano irregolari, così che i netti patrimoniali non possano essere determinati. Il che significa che il perimetro del risarcimento dipende dalla ricostruzione contabile del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. Documentare quel momento, con bilanci intermedi e verbali, è la difesa più efficace di un amministratore diligente.

Riferimenti normativi: artt. 2392, 2394, 2476, 2482-ter, 2484, 2486 c.c.; art. 378 d.lgs. 14/2019

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Locazione commerciale: posso recedere o rifiutare il rinnovo?

Il conduttore può recedere nei casi previsti dal contratto o per gravi motivi con preavviso di sei mesi; il locatore può negare il rinnovo alla prima scadenza solo nei casi tipizzati dalla legge. L’avvocato cura disdetta e contenzioso; il commercialista valuta effetti su bilancio, avviamento e imposte.

La legge 27 luglio 1978, n. 392, disciplina le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall’abitazione con una durata minima di legge e un rinnovo automatico alla prima scadenza, salvo che il locatore comunichi la disdetta motivata, nei termini di preavviso previsti, per uno dei casi tassativamente indicati dall’art. 29, riferiti in sostanza all’uso diretto proprio o di stretti congiunti e a interventi edilizi qualificati. Il conduttore, se ricorrono gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi da comunicare con lettera raccomandata, indipendentemente da quanto pattuito.

Alla cessazione, per le attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, spetta l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale nella misura di legge, salvo le esclusioni previste. L’aggiornamento del canone in corso di rapporto è ammesso nei limiti dell’art. 32 della stessa legge, e le pattuizioni che li eccedono sono esposte a nullità. Sul piano dello studio, i punti che generano più contenzioso sono la qualificazione dei gravi motivi, la prova della loro sopravvenienza e la gestione della restituzione dell’immobile con i ripristini. Ogni comunicazione va fatta nella forma prevista dal contratto e conservata con la prova della ricezione.

Riferimenti normativi: artt. 27, 28, 29, 32, 34 L. 392/1978; artt. 1571 e ss. c.c.

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