Novità · Diritto civile · – Luglio 2026
La durata minima è di sei anni rinnovabili; alla prima scadenza il locatore può negare il rinnovo solo nei casi tassativi previsti dall’art. 29, corrispondendo l’indennità di avviamento (diciotto o ventuno mensilità per le attività con contatto diretto col pubblico). Il conduttore può sempre recedere per gravi motivi con preavviso di sei mesi.
L’aggiornamento del canone è ammesso nella misura del settantacinque per cento dell’indice ISTAT, salvo i patti in deroga consentiti nelle locazioni di maggiore durata o valore; le clausole difformi sono sostituite di diritto nei limiti di legge.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.