Novità · Diritto civile · – Luglio 2026

Responsabilità contrattuale: onere della prova, prescrizione e clausola penale

TEMA
Inadempimento delle obbligazioni ex art. 1218 c.c. — riparto probatorio e strumenti di liquidazione anticipata del danno.

Secondo il riparto consolidato dalle Sezioni Unite, il creditore deve provare la fonte del rapporto e allegare l’inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare di avere adempiuto o che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile; la prescrizione ordinaria è decennale.

La clausola penale consente di predeterminare il danno da inadempimento o da ritardo, esonerando dalla prova del pregiudizio; il giudice può ridurla d’ufficio se manifestamente eccessiva, tenuto conto dell’interesse del creditore all’adempimento.

IN PRATICA
Nei contratti B2B, formalizzare le contestazioni con diffida ad adempiere via PEC e curare la tracciabilità documentale: la posizione probatoria si costruisce durante il rapporto, non in giudizio.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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