Novità · Diritto civile · – Luglio 2026

Recupero crediti commerciali: decreto ingiuntivo, prova scritta e interessi di mora

TEMA
Tutela monitoria ex artt. 633 ss. c.p.c. e ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d.lgs. 231/2002).

Fatture accompagnate dall’estratto autentico delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea per il decreto ingiuntivo; la provvisoria esecutorietà può essere chiesta ex art. 642 c.p.c. quando il credito si fonda su titoli qualificati o vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, e comunque ottenuta ex art. 648 in caso di opposizione dilatoria.

Nelle transazioni tra imprese gli interessi moratori decorrono automaticamente dalla scadenza al tasso BCE maggiorato di otto punti, oltre all’importo forfettario di quaranta euro per i costi di recupero: voci spesso dimenticate che aumentano sensibilmente il recuperato.

IN PRATICA
Prima del deposito, completare il fascicolo documentale: contratto o ordine, DDT firmati, fatture, estratto notarile delle scritture e solleciti via PEC. La qualità del fascicolo decide tempi ed esecutorietà.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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