Rete professionale · Guida

Commercialista o avvocato? A chi rivolgersi, caso per caso

Accertamento, verifica fiscale, crisi d’impresa, 231, licenziamenti, patto di famiglia, gare: chi serve davvero, commercialista o avvocato.

Ho ricevuto un avviso di accertamento. Devo chiamare il commercialista o l’avvocato?

Il commercialista, per primo. Davanti alle Corti di giustizia tributaria l’assistenza tecnica spetta anche ai dottori commercialisti (art. 12 d.lgs. 546/1992). L’avvocato penalista va coinvolto subito e in parallelo se l’imposta contestata supera le soglie del d.lgs. 74/2000. Per orientarsi c’è la stima guidata in 2 minuti.

L’avviso di accertamento apre due binari che corrono separati. Sul versante tributario il termine è di sessanta giorni dalla notifica per il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546); nello stesso arco di tempo si valuta l’accertamento con adesione, che sospende il termine, oppure l’acquiescenza. Va ricordato che il reclamo-mediazione è stato abrogato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2024: non è più un passaggio da attendere. Sul versante penale, l’obbligo di denuncia dell’ufficio sorge quando emergono elementi riconducibili alle fattispecie del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.

74, le cui soglie di punibilità sono: imposta evasa superiore a 100.000 euro con elementi attivi sottratti oltre il 10 per cento del dichiarato o comunque oltre 2.000.000 di euro per la dichiarazione infedele (art. 4); imposta evasa superiore a 50.000 euro per l’omessa dichiarazione (art. 5); 150.000 euro per l’omesso versamento di ritenute e 250.000 euro per l’omesso versamento IVA (artt. 10-bis e 10-ter, nel testo riscritto dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, che dà rilievo alla rateazione in corso). Le due difese vanno costruite insieme fin dal primo giorno, perché ciò che si scrive nel ricorso tributario finisce agli atti del procedimento penale.

Riferimenti normativi: art. 12 e art. 21 d.lgs. 546/1992; d.lgs. 220/2023; artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter d.lgs. 74/2000; d.lgs. 87/2024; d.lgs. 218/1997

come il Fisco ricostruisce i ricavi · doppio binario tributario e responsabilità dell’ente · stima guidata in 2 minuti

La Guardia di Finanza è entrata in azienda per una verifica. Chi chiamo subito?

Il commercialista, entro la prima ora: presidia il verbale di primo accesso, la delimitazione dell’oggetto e le copie dei documenti prelevati. L’avvocato entra quando emergono indizi di reato o si procede a sequestro. La stima guidata in 2 minuti aiuta a inquadrare l’urgenza.

La fase dell’accesso è quella in cui si perdono o si conservano le difese successive. Lo Statuto del contribuente fissa presidi precisi: il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni della verifica e dell’oggetto, di farsi assistere da un professionista abilitato, di chiedere che l’esame dei documenti avvenga nel suo ufficio o presso il professionista (art. 12, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212). La permanenza dei verificatori è contingentata dal comma 5 dello stesso articolo. Attenzione a un punto spesso dato per scontato: il comma 7 dell’art. 12, che assegnava sessanta giorni per le osservazioni dopo la consegna del processo verbale di constatazione e vietava l’emanazione anticipata dell’avviso, è stato abrogato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.

219, con effetto dal 18 gennaio 2024. La garanzia è oggi assorbita nel contraddittorio preventivo generalizzato dell’art. 6-bis della stessa legge: l’ufficio comunica uno schema di atto e assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per le osservazioni, con trenta giorni per l’eventuale istanza di adesione, salvi i casi esclusi dal decreto ministeriale 24 aprile 2024. Operativamente: si annota tutto a verbale il giorno stesso, si conserva copia di ogni documento prelevato, non si rilasciano dichiarazioni a braccio. Se compaiono indizi di reato l’attività cambia natura e serve immediatamente il penalista.

Riferimenti normativi: art. 12 e art. 6-bis L. 212/2000; d.lgs. 219/2023; art. 52 d.P.R. 633/1972; art. 33 d.P.R. 600/1973; art. 220 disp. att. c.p.p.

comparazione delle banche dati e tutela del contribuente · stima guidata in 2 minuti

L’impresa è in crisi. Chi gestisce che cosa fra commercialista e avvocato?

Entrambi, con ruoli distinti. Il commercialista costruisce il piano, il test pratico e i dati per la composizione negoziata; l’avvocato cura le misure protettive, i rapporti con i creditori dissenzienti e l’eventuale accesso agli strumenti giudiziali. La scelta dello strumento è congiunta. La stima guidata in 2 minuti apre il confronto.

Il Codice della crisi (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) tiene insieme un’analisi economico-finanziaria e una procedura. L’obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi grava sull’organo amministrativo (art. 2086, comma 2, del codice civile, e art. 3 del Codice della crisi): è materia contabile e organizzativa, quindi del commercialista, ma la responsabilità che ne discende in caso di inerzia è degli amministratori. Nella composizione negoziata il commercialista predispone il piano di risanamento, la situazione debitoria aggiornata e la proiezione dei flussi che l’esperto esamina; l’avvocato istruisce l’istanza di misure protettive e cautelari e ne segue la conferma davanti al tribunale.

Sui debiti fiscali e contributivi la trattativa richiede entrambe le competenze, e il perimetro va conosciuto prima di sedersi al tavolo: l’accordo transattivo introdotto nella composizione negoziata dall’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi ad opera del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, consente di proporre alle agenzie fiscali e all’agente della riscossione il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori, con esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea e alle condizioni previste dalla norma, fra cui la relazione di un professionista indipendente; non copre invece i debiti contributivi, per i quali occorre percorrere altre strade. Chi arriva tardi perde le opzioni migliori: la composizione negoziata presuppone che l’impresa sia ancora risanabile.

Riferimenti normativi: art. 2086 c.c.; artt. 3, 12 e ss., 17-19, 23, 25-bis d.lgs. 14/2019; d.lgs. 136/2024

gli adempimenti da non sbagliare · obblighi degli amministratori e segnali di crisi · stima guidata in 2 minuti

All’impresa è stata contestata la responsabilità 231. Serve un avvocato o basta il consulente?

Serve l’avvocato: la responsabilità dell’ente si accerta nel processo penale e la difesa tecnica è riservata. Il commercialista resta indispensabile per il modello organizzativo, i flussi finanziari e la ricostruzione contabile, spesso come consulente tecnico di parte. È un lavoro a quattro mani. Si parte dalla stima guidata in 2 minuti.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, colpisce l’ente in proprio, con sanzione pecuniaria per quote e, nei casi più gravi, sanzioni interdittive e confisca del profitto. L’unica via d’uscita strutturale è l’esimente dell’art. 6: modello di organizzazione e gestione idoneo, adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, organismo di vigilanza autonomo, elusione fraudolenta del modello da parte dell’autore. Il catalogo dei reati presupposto si è progressivamente allargato ai reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, introdotto dalla legge 19 dicembre 2019, n.

157), al contrabbando e alla materia ambientale. Sul piano operativo la difesa dell’ente si gioca su documenti che il commercialista conosce meglio di chiunque: procure e deleghe, separazione delle funzioni, tracciabilità dei pagamenti, verbali dell’organismo di vigilanza, prova che il modello non era un raccoglitore fermo in archivio. Va segnalato che il coordinamento fra sanzione tributaria e sanzione dell’ente è stato ridisegnato dall’art. 21-ter del d.lgs. 74/2000, introdotto dal d.lgs. 87/2024, in chiave di proporzionalità del cumulo: profilo ancora poco consolidato in giurisprudenza.

Riferimenti normativi: artt. 5, 6, 9, 10, 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001; art. 21-ter d.lgs. 74/2000; L. 157/2019

l’assorbimento della sanzione dell’ente · l’allargamento del catalogo dei reati presupposto · stima guidata in 2 minuti

Devo licenziare un dipendente, o mi è arrivata una lettera dal suo avvocato. Chi mi segue?

Il commercialista o il consulente del lavoro imposta la procedura, i calcoli e le comunicazioni obbligatorie; l’avvocato giuslavorista interviene sull’impugnazione e sul giudizio. Se la lettera di contestazione è già arrivata, i due termini di decadenza corrono: serve un confronto immediato fra le due figure. La stima guidata in 2 minuti serve a partire.

L’impugnazione del licenziamento segue un doppio termine di decadenza: sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione per l’impugnazione stragiudiziale, anche con atto extragiudiziale, e successivi centottanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale o per la comunicazione della richiesta di conciliazione o arbitrato (art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nel testo risultante dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, e dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha ridotto a centottanta giorni il secondo termine). Il regime sanzionatorio dipende dalla data di assunzione: per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applica il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, con tutele diverse da quelle dell’art.

18 dello Statuto dei lavoratori, ferme le pronunce della Corte costituzionale che ne hanno progressivamente rivisto l’impianto indennitario. Il rito processuale è oggi quello ordinario del lavoro con trattazione prioritaria (art. 441-bis c.p.c.), dopo l’abrogazione del rito speciale introdotto dalla legge 92/2012 ad opera del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Sul piano dello studio, la parte tecnica che precede il contenzioso è quella che decide l’esito: correttezza della contestazione disciplinare e dei tempi, prova della soppressione della posizione nel giustificato motivo oggettivo, verifica del repêchage, calcolo del preavviso e delle competenze di fine rapporto.

Riferimenti normativi: art. 6 L. 604/1966; L. 183/2010; L. 92/2012; d.lgs. 23/2015; art. 18 L. 300/1970; artt. 409 e ss. c.p.c.; art. 441-bis c.p.c.; art. 1 co. 4 L. 12/1979

costo del lavoro, contratti, vertenze e ispezioni · stima guidata in 2 minuti

Voglio passare l’azienda ai figli con un patto di famiglia. A chi mi rivolgo?

A tutti e tre: il notaio, perché l’atto pubblico è richiesto a pena di nullità; l’avvocato, per i rapporti fra legittimari e le liquidazioni; il commercialista, per la valutazione dell’azienda e le condizioni dell’esenzione da imposta di successione e donazione. Nessuno dei tre basta da solo. Si parte dalla stima guidata in 2 minuti.

Il patto di famiglia (artt. 768-bis e seguenti del codice civile) consente all’imprenditore di trasferire l’azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti sottraendo l’attribuzione alla collazione e alla riduzione. Richiede l’atto pubblico a pena di nullità (art. 768-ter) e la partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione (art. 768-quater), con liquidazione in denaro o in natura a favore dei non assegnatari, salvo rinuncia. Sul piano fiscale l’art. 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, riscritto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 e applicabile agli atti dal 1° gennaio 2025, esclude dall’imposta i trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore del coniuge e dei discendenti, con una condizione stringente per le società di capitali: il beneficio spetta se attraverso la partecipazione si acquisisce o integra il controllo ai sensi dell’art.

2359, primo comma, n. 1, del codice civile. Restano l’obbligo di proseguire l’attività o mantenere il controllo per almeno cinque anni e la dichiarazione da rendere in atto, a pena di decadenza con sanzione e interessi. Punto a lungo controverso è il trattamento fiscale delle liquidazioni ai legittimari non assegnatari: l’orientamento più recente della Corte di cassazione, superando la lettura che spezzava l’unitarietà del disegno negoziale, riconduce tali attribuzioni compensative, ai soli fini impositivi, a una liberalità del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con applicazione dell’aliquota e della franchigia proprie di quel rapporto.

Riferimenti normativi: artt. 768-bis – 768-octies c.c.; art. 2359 c.c.; art. 3 co. 4-ter d.lgs. 346/1990; d.lgs. 139/2024

il punto a vent’anni dalla riforma · stima guidata in 2 minuti

Siamo stati esclusi da una gara d’appalto. Serve l’avvocato amministrativista o il commercialista?

L’avvocato amministrativista, perché il ricorso al TAR ha termini brevissimi e patrocinio riservato. Il commercialista serve quando l’esclusione riguarda la regolarità fiscale e contributiva o i requisiti economico-finanziari, dove la difesa si fa con documenti contabili. Spesso i due profili convivono. La stima guidata in 2 minuti aiuta a decidere in fretta.

Il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) distingue le cause di esclusione automatica (art. 94) da quelle non automatiche (art. 95), fra le quali l’illecito professionale grave dell’art. 98. Quest’ultimo è stato tipizzato: l’esclusione presuppone congiuntamente elementi sufficienti a integrare la condotta, l’idoneità della stessa a incidere su affidabilità e integrità dell’operatore, e mezzi di prova adeguati fra quelli tassativamente indicati; il provvedimento va motivato su tutti e tre i presupposti. Resta ferma la possibilità di dimostrare le misure di autodisciplina (self-cleaning) previste dall’art. 96.

Sul fronte contabile, la regolarità fiscale e contributiva va presidiata prima della gara, non dopo l’esclusione: DURC in corso di validità, verifica dei carichi definitivamente accertati, monitoraggio delle rateazioni in essere. L’impugnazione segue il rito in materia di contratti pubblici dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, con il termine abbreviato e decadenziale di trenta giorni, che decorre dalla comunicazione prevista dall’art. 90 del codice dei contratti pubblici o dal momento in cui gli atti sono resi disponibili ai sensi dell’art. 36: individuare esattamente il dies a quo sul singolo provvedimento è il primo adempimento del difensore.

Riferimenti normativi: artt. 94, 95, 96, 98 d.lgs. 36/2023; art. 120 c.p.a.; art. 48-bis d.P.R. 602/1973

dalla clausola aperta alla tipizzazione · termini di decadenza e tutela cautelare · stima guidata in 2 minuti · le aree in cui operiamo · chi siamo

Per approfondire

Cerca nelle guide
Scrivi una domanda e premi Invio.