Novità · Fiscale · – 22 Luglio 2026
Gli strumenti di analisi del rischio consentono all’Amministrazione finanziaria di confrontare i dati del singolo contribuente con quelli di soggetti omogenei e con le informazioni presenti nelle banche dati fiscali. Si tratta però di un ausilio alla selezione dei controlli e non di una prova in sé: le risultanze di un incrocio automatizzato hanno, di regola, valore meramente indiziario.
Perché l’accertamento regga, lo scostamento rilevato deve tradursi in una contestazione motivata e sorretta da riscontri concreti, nel rispetto del contraddittorio con il contribuente. Restano così fermi i presidi di garanzia — motivazione, onere della prova e diritto di difesa — che l’automazione non può comprimere.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.