Novità · Fiscalità d’impresa · – 9 Settembre 2026

Imposta di bollo sulle e-fatture: l’elenco B del secondo trimestre si chiude il 10 settembre

TEMA
Per il secondo trimestre 2026 l’elenco B proposto dall’Agenzia si corregge entro il 10 settembre 2026: dopo quella data si intende confermato e determina l’imposta da versare entro il 30 settembre. La soglia dei 5.000 euro sposta il termine di versamento, non quello di correzione.

Il meccanismo nasce dall’articolo 12-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, il cui terzo periodo è stato sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124; la decorrenza — le fatture inviate dal 1° gennaio 2021 — è stata fissata dall’articolo 143, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34. L’Agenzia integra con procedure automatizzate le fatture elettroniche prive dell’annotazione di assolvimento del bollo. L’attuazione è disposta dall’articolo 6, comma 2, del d.m. 17 giugno 2014, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del d.m. 4 dicembre 2020, e nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia 4 febbraio 2021, prot. n. 34958, che distingue l’elenco A, non modificabile, dall’elenco B, modificabile (punto 2.1). Calendario del secondo trimestre 2026: elenchi disponibili entro il 15 luglio (punto 2.2), modifiche all’elenco B entro il 10 settembre (punto 3.3, secondo periodo), ammontare noto entro il 20 settembre (punto 4.1), versamento entro il 30 settembre. L’imposta è di 2,00 euro per esemplare (articolo 13, punto 1, della tariffa, parte prima, allegato A, nella misura fissata dall’articolo 7-bis, comma 3, del d.l. 43/2013), dovuta quando la parte non assoggettata a IVA supera le 150.000 lire della nota 2, lettera a), pari a 77,47 euro, e sempre che non operi l’esenzione assoluta dell’articolo 6 della tabella, allegato B. La previsione dell’articolo 17, comma 1-bis, lettera b) — imposta del primo e del secondo trimestre «inferiore complessivamente» a 5.000 euro, mentre la guida dell’Agenzia scrive «non supera» — differisce il solo versamento al 30 novembre: non incide sul 10 settembre.

Caso tipico: lo studio che nella stessa fattura addebita compensi imponibili e anticipazioni in nome e per conto ex articolo 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. 633/1972. La risposta a interpello n. 491 del 2021 conclude che, non essendo quella parte corrispettivo di un’operazione soggetta a IVA, l’esenzione dell’articolo 6 non opera e il documento sconta i 2,00 euro, salvo che l’anticipazione riguardi tributi del cliente, cui può applicarsi l’articolo 5 della tabella; il presupposto sorge all’emissione. Le specifiche tecniche, però, selezionano per l’elenco B soltanto le fatture con natura N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4 e sommatoria dei «PrezzoTotale» superiore a 77,47 euro: le righe di anticipazione ex articolo 15 non recano quelle nature, sicché non compaiono e il contribuente può integrare l’elenco (punto 3.2). È speculare il rischio di chi non valorizza i codici NB1, NB2 o NB3 negli «Altri dati gestionali»: le sue fatture restano nell’elenco B e, se non depennate entro il 10 settembre, si intendono confermate (punto 3.6). Dal 1° gennaio 2027 la materia passa all’articolo 152 del testo unico allegato al d.lgs. 123/2025, che riprende le norme del 2019 senza la riduzione a un terzo della sanzione, soppressa dall’articolo 4, comma 1, lettera hh), del d.lgs. 141/2026; l’articolo 204, lettere hhh) e iii), le abroga e l’articolo 205 ne fissa la decorrenza.

IN PRATICA
Interviene il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato. Entro il 10 settembre 2026 si corregge l’elenco B nel portale Fatture e corrispettivi, singolarmente o con file XML, aggiungendo solo fatture del trimestre; dopo il pagamento l’elenco non è più modificabile (punto 3.5). L’ammontare è reso noto entro il 20 settembre; entro il 30 settembre si versa, con addebito in conto o F24 (codice 2522; 2521 in aggiunta se il versamento del primo trimestre è stato differito; 2525 e 2526 per sanzioni e interessi). Sul versamento tardivo l’Agenzia comunica imposta e sanzione ridotta a un terzo, con iscrizione a ruolo se non si versa entro trenta giorni; resta ammesso il ravvedimento.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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