Novità · Diritto civile · – 9 Settembre 2026
La Corte di giustizia dell’Unione europea, Seconda Sezione, con sentenza del 3 settembre 2026 nella causa C-60/25, ha deciso su un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposto dalla Corte d’appello di Cagliari con ordinanza del 24 gennaio 2025, in una controversia fra il mutuatario consumatore e la banca mutuante su un mutuo fondiario. La Corte ha interpretato l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. Il giudice del rinvio dava conto di divergenze nella giurisprudenza nazionale sul valore probatorio delle decisioni della Commissione C(2013) 8512 final del 4 dicembre 2013 e C(2016) 8530 final del 7 dicembre 2016 (caso AT.39914), che hanno accertato un’infrazione unica e continuata nei derivati su tassi di interesse in euro, estesa all’intero Spazio economico europeo, per periodi individuali compresi fra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. La Corte distingue due profili. Quanto alla nullità di pieno diritto, essa «riguarda solo le clausole contrattuali dell’accordo in questione che sono incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE» e non si estende automaticamente ai contratti stipulati sulla base dell’accordo vietato; spetta al giudice nazionale valutare, secondo il proprio diritto, portata e conseguenze del divieto sui rapporti contrattuali. Quanto all’effetto vincolante, la decisione della Commissione deve essere presa in considerazione dal giudice nazionale, ma lo vincola «soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione» accertata. La qualificazione come restrizione per oggetto, aggiunge la Corte, non consente da sola di concludere che vi siano stati effetti precisi sul livello del tasso.
Si consideri un’impresa che abbia in corso un giudizio di ripetizione, o che valuti una contestazione, su un finanziamento a tasso variabile indicizzato all’Euribor stipulato nel periodo dell’infrazione. Alla luce di questa pronuncia, la mera produzione delle decisioni della Commissione non è sufficiente a fondare la domanda: quelle decisioni vincolano il giudice quanto all’intesa nel mercato dei derivati e alle imprese che vi hanno partecipato, non quanto al contratto di finanziamento concluso con un intermediario estraneo all’intesa. L’allegazione va quindi ricostruita: occorre dedurre e documentare che la clausola contestata sia un elemento costitutivo dell’infrazione accertata, oppure che il contratto sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale; in mancanza, la domanda resta affidata alle categorie del diritto interno, che il giudice nazionale applica secondo il proprio ordinamento. Sul piano operativo, prima che la causa sia rimessa in decisione conviene verificare in atti quali documenti provino la partecipazione dell’intermediario all’intesa e quale periodo contrattuale ricada nell’arco temporale accertato: la portata temporale e personale dell’infrazione delimita l’efficacia vincolante. Chi agisce in via risarcitoria, e non di nullità, resta soggetto alle regole proprie di quell’azione, sulle quali la sentenza non si pronuncia.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.