Novità · Diritto civile · – 28 Agosto 2026

Fideiussioni ABI specifiche o fuori dal 2002-2005: la nullità va provata in concreto

TEMA
Le Sezioni Unite limitano alle omnibus del 2002-2005 la prova privilegiata dell’intesa ABI e salvano la richiesta stragiudiziale nelle fideiussioni con clausola a prima richiesta.

Con la sentenza n. 24825 depositata il 28 agosto 2026, pronunciata su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., le Sezioni Unite civili circoscrivono l’effetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 sulle fideiussioni che riproducono le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. contenute nello schema ABI. Quell’accertamento ha avuto per oggetto le sole fideiussioni omnibus e il periodo dal 2002 al 2005, e soltanto entro tale perimetro conserva il valore di prova privilegiata dell’intesa vietata, la cui nullità discende dall’art. 2, comma 3, l. 287/1990. Per le garanzie specifiche e per quelle rilasciate prima o dopo quel periodo, il provvedimento degrada a elemento di prova da solo non sufficiente. Il giudice di merito deve ricostruirne la portata: per il tempo anteriore, se documenti una prassi bancaria uniforme già in essere quando la garanzia fu prestata; per il tempo successivo, se l’intesa abbia continuato a produrre effetti sul mercato. L’onere resta a carico del garante, senza inversioni fondate sulla vicinanza della prova, e la banca può sempre dimostrare che le clausole furono oggetto di una trattativa individuale effettiva e libera.

Il secondo principio riguarda la clausola di pagamento a prima richiesta, che lo stesso provvedimento del 2005 aveva ritenuto compatibile con la concorrenza. Anche quando la deroga all’art. 1957 c.c. sia dichiarata nulla e torni ad applicarsi il termine di legge, il creditore evita la decadenza con una semplice istanza stragiudiziale rivolta al garante entro quel termine. La clausola a prima richiesta incide infatti sulle modalità dell’iniziativa e non è travolta dalla nullità della deroga ai tempi, salvo che il giudice di merito accerti che altre clausole del singolo contratto ne limitino la portata. La Corte compone così un contrasto tra sezioni semplici, supera l’orientamento che riteneva sufficiente la sola qualità di fideiussione «a valle» e precisa che la sentenza n. 41994 del 2021 non aveva esaminato questi profili. A nostro avviso il punto più delicato è la prova per le garanzie specifiche e per quelle successive al 2005. Lo strumento indicato è l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., da vagliare anche alla luce dei criteri dell’art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. 3/2017, che chiede di indicare i fatti ragionevolmente disponibili e di circoscrivere le prove richieste, sicché l’istanza va costruita fin dal primo atto difensivo.

IN PRATICA
Nei giudizi in corso, e in particolare nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, il garante che eccepisce la nullità di una fideiussione specifica o rilasciata fuori dal 2002-2005 deve allegare e provare in concreto la standardizzazione delle tre clausole al momento della firma, indicando con precisione i documenti o le categorie di documenti di cui chiede l’esibizione. Prima di impostare la difesa sulla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. occorre verificare se il testo contenga la clausola a prima richiesta e se la banca o il cessionario abbiano inviato al garante una richiesta scritta di pagamento entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, anche quando derivi dalla decadenza del debitore dal beneficio del termine, o entro due mesi se la garanzia era limitata allo stesso termine. Per banche e acquirenti di crediti deteriorati diventa decisivo conservare la prova della data di invio e di ricezione di quella richiesta.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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