Novità · Diritto amministrativo · – 7 Ottobre 2026
Con sentenza 7 ottobre 2026, n. 7361, la sezione VI del Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia del TAR Lazio, sez. I, n. 16525/2025 e annullato, nei confronti dell’impresa appellante, il provvedimento AGCM n. 30205 del 21 giugno 2022 (procedimento A536), che aveva ravvisato un abuso di posizione dominante nel ritardato subentro del nuovo concessionario del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana e irrogato all’appellante una sanzione di 288.894,53 euro. Il Collegio, che decide sull’art. 102 TFUE e richiama in parallelo l’art. 3, comma 1, lett. b), l. 10 ottobre 1990, n. 287, afferma che nella fase successiva all’aggiudicazione non basta accertare che l’uscente abbia reso più lento o complesso il passaggio di consegne: l’Autorità deve provare l’esercizio distorto di un effettivo potere di mercato, l’assenza di giustificazione economica e giuridica della condotta e un pregiudizio concreto al processo concorrenziale. Quando il ritardo discende da cause eterogenee, quali il contenzioso sull’aggiudicazione, le incertezze della lex specialis su valori, garanzie e reversibilità, le divergenze negoziali e le richieste del subentrante non previste dal bando, l’esistenza di una spiegazione alternativa plausibile lascia un ragionevole dubbio che impedisce di ritenere provato l’illecito.
La pronuncia distingue il precedente di Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2024, n. 5664, che aveva confermato l’abuso del concessionario in esclusiva che negava o ritardava informazioni indispensabili per bandire la gara. Prima della gara il gestore in carica che trattiene dati essenziali resta esposto alla contestazione di abuso; dopo l’aggiudicazione il confronto competitivo è esaurito e le inadempienze dell’uscente rilevano, di regola, sul piano dell’esatto adempimento degli obblighi convenzionali. Il Collegio dubita della stessa dominanza di un uscente vincolato da obblighi pubblicistici di cooperazione e, quando l’esito della gara è un nuovo monopolio territoriale, pretende la prova di benefici misurabili per l’utenza in termini di costi, tariffe o qualità. Quanto all’uso di rimedi processuali e difensivi, resta salva l’ipotesi, nella specie non provata, di iniziative manifestamente pretestuose, temerarie o strumentali, che possono assumere rilievo come indice di abuso. La valutazione è individualizzata: l’appellante non deteneva beni essenziali ed era tenuta a fornire soltanto i dati sugli abbonamenti. I motivi su danno e sanzione sono rimasti assorbiti. A nostro avviso l’esigenza di effetti concretamente apprezzabili è il passaggio più esposto a critica, perché la sentenza della Corte di giustizia Servizio Elettrico Nazionale (C-377/20), richiamata dallo stesso Collegio, àncora l’abuso all’idoneità escludente della condotta; resta inoltre da verificare l’esito degli altri appelli contro il medesimo provvedimento.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.