Novità · Diritto amministrativo · – 6 Settembre 2026

Proroga tecnica: per il Consiglio di Stato è illegittima se la nuova gara non è stata indetta prima della scadenza del contratto

TEMA
Esaurita l’opzione di proroga prevista nel bando, ogni ulteriore estensione del contratto è proroga tecnica: secondo il Consiglio di Stato è legittima solo se il contratto non è ancora scaduto e la gara di riaffidamento è già in corso.

L’articolo 120 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente al 1° settembre 2026, tiene distinti due istituti. Il comma 10 disciplina l’opzione di proroga: deve essere prevista nel bando e nei documenti di gara iniziali e obbliga il contraente originario a proseguire ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. Il comma 11 disciplina la proroga cosiddetta tecnica, consentita «in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto», solo «per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura» e solo quando l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose o per l’igiene pubblica, oppure un grave danno all’interesse pubblico. Nessuno dei due commi è stato toccato dal decreto correttivo (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), che sull’articolo 120 è intervenuto altrove. Su questo impianto si è pronunciato il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1116 del 12 febbraio 2026 (udienza pubblica del 29 gennaio 2026, ricorso in appello r.g. n. 8135/2025), in riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 13307/2025. La vicenda era regolata ratione temporis dall’articolo 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, che disciplinava unitariamente ciò che l’articolo 120 del codice vigente distingue nei commi 10 e 11 e che non enunciava i presupposti eccezionali oggi richiesti dal comma 11. La corrispondenza fra le due norme è quindi parziale: riguarda il limite del tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e il vincolo ai prezzi, patti e condizioni originari. La sentenza n. 1116/2026 ha affermato anzitutto che, una volta consumata l’opzione di proroga contrattuale, l’ulteriore estensione va ricondotta alla proroga tecnica e non può essere riqualificata come contrattuale per il solo fatto di essere menzionata negli atti di gara. Ha poi precisato che la proroga tecnica ha carattere di temporaneità ed è strumento destinato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale a un altro: alla scadenza del contratto, se l’amministrazione ha ancora bisogno della stessa prestazione, deve indire una nuova gara. Ha infine richiesto, perché la proroga sia legittima, che il termine da prorogare non sia ancora scaduto e che la procedura di riaffidamento sia già in corso.

La sentenza n. 1116/2026 è resa sul codice previgente. I principi sulla temporaneità della proroga tecnica, sulla necessità che il termine non sia ancora scaduto e sulla procedura di riaffidamento già in corso non discendono però dal testo dell’articolo 106, comma 11, ma dalla natura dell’istituto; appaiono perciò riferibili anche all’articolo 120, comma 11, che a quei presupposti aggiunge, rendendo la disciplina più rigorosa, l’espressa eccezionalità dei casi in cui la proroga è consentita. Sull’articolo 120, comma 11, del codice vigente si è del resto già pronunciata direttamente la stessa sezione V con la sentenza n. 7630 del 30 settembre 2025.

Nel caso deciso la durata dell’affidamento era passata dai sette mesi iniziali a diciotto, con altri nove chiesti a titolo di proroga tecnica; l’incarico a Invitalia di indire la nuova gara era stato conferito sette giorni prima della scadenza e il bando era stato pubblicato quando l’affidamento era ormai concluso. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma, il ricorso di primo grado, dichiarando illegittima la proroga per difetto dei presupposti. In termini analoghi, seppure in una vicenda di segno opposto (il gestore uscente lamentava il diniego di proroga), la già citata sentenza n. 7630 del 30 settembre 2025 (udienza pubblica del 18 settembre 2025, r.g. n. 2725/2025) aveva ricavato dalla sequenza delle espressioni usate dal legislatore — «casi eccezionali», «oggettivi e insuperabili ritardi», «tempo strettamente necessario», «situazioni di pericolo» e «grave danno all’interesse pubblico» — l’assoluta straordinarietà dell’istituto, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica e, prima ancora, di applicazione generalizzata. Ne discendono l’onere della stazione appaltante di motivare puntualmente sulla ricorrenza dei presupposti e l’assenza, in capo all’operatore uscente, di un diritto alla proroga.

Il punto interessa chiunque lavori stabilmente con la pubblica amministrazione, da entrambi i lati del rapporto. Si pensi a un’impresa che gestisce da anni un servizio per un ente locale su un contratto di ventiquattro mesi, con opzione di proroga di sei già esercitata: a ridosso della scadenza riceve una determina che estende il rapporto di altri dodici mesi nelle more della nuova gara, ai prezzi originari, mentre la procedura non è ancora stata bandita. Quell’atto non è un’appendice negoziale. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle procedure di affidamento, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera e), numero 1, del codice del processo amministrativo (o della lettera c) dello stesso comma, se si tratta di concessione di pubblico servizio; in ogni caso restano fermi la giurisdizione esclusiva e il rito dell’articolo 120), e la proroga va motivata come qualsiasi provvedimento. L’impresa uscente ha interesse a impugnarla quando la prosecuzione forzata a condizioni ormai fuori mercato le produce una perdita; l’impresa concorrente ha interesse a impugnarla perché la proroga le sottrae il mercato senza confronto competitivo. In entrambi i casi il vizio da cercare è lo stesso e si verifica anzitutto su due date: quella del provvedimento di proroga e quella dell’indizione della nuova gara. Se il bando non era ancora pubblicato quando la proroga è stata disposta, o se il contratto era già scaduto, secondo la sentenza n. 1116/2026 mancano i presupposti della proroga tecnica. Va aggiunto un profilo che incide a monte. L’articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 impone di calcolare l’importo stimato dell’appalto tenendo conto dell’importo massimo, comprese le opzioni e i rinnovi esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Un’estensione programmata va quindi dichiarata e computata sin dall’origine, e concorre a determinare la soglia; la proroga tecnica, che opera al di fuori della programmazione, non può essere usata per recuperare a posteriori una durata che si sarebbe dovuta prevedere, perché resta ammessa nei soli casi eccezionali indicati dal comma 11.

IN PRATICA
Chi riceve o subisce una determina di proroga chieda subito l’accesso agli atti e verifichi anzitutto due date: quella del provvedimento di proroga e quella di indizione della nuova gara. Se il bando è successivo, o se il contratto era già scaduto, l’atto può essere impugnato davanti al T.a.r., in giurisdizione esclusiva ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera e), numero 1, del codice del processo amministrativo (o della lettera c) dello stesso comma, se si tratta di concessione di pubblico servizio; in ogni caso restano fermi la giurisdizione esclusiva e il rito dell’articolo 120), nel termine di trenta giorni previsto dall’articolo 120, comma 2, dello stesso codice. Poiché la proroga è disposta senza pubblicazione di un bando, viene in rilievo l’articolo 120, comma 3: il termine decorre dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione e, se l’avviso manca o non contiene le informazioni prescritte, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto. Data la brevità del termine, l’accesso agli atti va chiesto immediatamente, senza attendere l’esito dell’istanza per notificare il ricorso. Sul lato pubblico, il RUP dia conto in determina, prima della scadenza, dei presupposti dell’articolo 120, comma 11.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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