Osservatorio Fiscale · – 18 Luglio 2026
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione si computano in diminuzione del reddito dei periodi successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi — quindi senza il tetto dell’80 per cento posto dal comma 1 — a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva. I giudici leccesi, in sede di merito, negano il beneficio quando l’attività non è effettivamente nuova ma prosegue un’attività preesistente.
Per i gruppi e le operazioni straordinarie il punto è delicato: la qualificazione della “nuova attività produttiva” incide sulla pianificazione fiscale delle perdite e va documentata con elementi concreti (organizzazione, mercato, beni strumentali). Lo Studio assiste nella verifica dei requisiti caso per caso.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti tributarie specializzate. Il testo non riproduce i contributi originali e non costituisce consulenza professionale.