Novità · Fiscalità d’impresa · – 14 Agosto 2026

Il chiamato che rinuncia all’eredità non risponde dei debiti tributari del defunto

TEMA
Con tre ordinanze del 2026 la Sezione tributaria chiarisce che il chiamato non risponde dei debiti del defunto senza accettazione, che la prova dell’accettazione spetta al Fisco e che la rinuncia non si revoca tacitamente.

L’art. 65, primo comma, d.P.R. 600/1973 pone a carico degli eredi, in solido, le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato prima della morte del dante causa. La qualità di erede si acquista però solo con l’accettazione, espressa o tacita (artt. 459 e 476 c.c.), mentre chi rinuncia nelle forme dell’art. 519 c.c. è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.). Con l’ordinanza n. 24651 depositata il 14 agosto 2026, la Cassazione, Sezione tributaria, richiamando Cass. 37064/2022, ha ribadito che il rinunciante non risponde dei debiti del defunto neppure quando la pretesa è divenuta definitiva e che può farlo valere opponendosi alla cartella. Il caso riguardava un preavviso di iscrizione ipotecaria su cartelle fondate su sentenze definitive emesse contro la defunta. L’ordinanza n. 17703 depositata il 3 giugno 2026 conferma che la prova dell’accettazione grava sull’Amministrazione e non si ricava dalla chiamata né dalla sola dichiarazione di successione, e ha quindi cassato con rinvio la decisione che aveva desunto l’accettazione dalla dichiarazione dei redditi presentata per il defunto in qualità di erede. Le sanzioni restano intrasmissibili agli eredi (art. 8 d.lgs. 472/1997).

Tutto dipende dalla validità della rinuncia. Con l’ordinanza n. 6803 depositata il 21 marzo 2026, resa su una liquidazione d’ufficio delle imposte ipotecaria e catastale emessa nei confronti di un rinunciante, la Corte ha escluso la revoca tacita: la forma solenne dell’art. 519 c.c. impedisce che il ripensamento consentito dall’art. 525 c.c. si desuma da comportamenti concludenti. Ha quindi accolto la censura che riconduceva gli atti sugli immobili alla comproprietà preesistente del ricorrente. Altro è l’accettazione anteriore alla rinuncia: il chiamato nel possesso di beni ereditari che non redige l’inventario nei termini dell’art. 485 c.c. è erede puro e semplice. È questo, a nostro avviso, il terreno su cui gli Uffici sposteranno il contenzioso, come mostra l’ordinanza n. 24651, nella quale l’accettazione tacita per disponibilità dei beni non è stata esaminata solo perché dedotta per la prima volta in Cassazione. Dell’imposta di successione rispondono, nei limiti dei beni posseduti, i chiamati che non hanno ancora accettato (art. 36, comma 3, d.lgs. 346/1990), non chi ha validamente rinunciato. Dal 1° gennaio 2027 la regola dell’art. 65 confluisce, con testo identico al primo comma, nell’art. 271 del testo unico approvato con d.lgs. 141/2026; l’art. 8 d.lgs. 472/1997 confluisce nell’art. 8 del d.lgs. 173/2024 e gli artt. 28, 31 e 36 d.lgs. 346/1990 negli artt. 113, 116 e 119 del testo unico approvato con d.lgs. 123/2025.

IN PRATICA
Il chiamato che intende rinunciare rende la dichiarazione davanti a notaio o cancelliere prima di qualsiasi atto sui beni e, se ne ha il possesso, entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità (art. 485 c.c.). La rinuncia formalizzata dopo il decennio dell’art. 480 c.c. conferma la mancata accettazione ed è opponibile al Fisco, salvo prova di atti di accettazione tacita. Se la rinuncia precede la scadenza dei dodici mesi dell’art. 31 d.lgs. 346/1990, l’esonero dalla dichiarazione di successione richiede l’informativa all’ufficio con copia autentica della rinuncia (art. 28, comma 5). Gli atti impositivi e di riscossione notificati al rinunciante vanno comunque impugnati nei termini, eccependo il difetto della qualità di erede. Nel fascicolo si conservano copia autentica della rinuncia, prova dell’informativa all’ufficio e titoli di possesso diversi dalla successione.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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