Novità · Fiscalità d’impresa · – Ottobre 2026
L’art. 3 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha esteso al ravvedimento operoso la sanzione unica prevista per il concorso di violazioni e la continuazione: ha riscritto il primo periodo dell’art. 12, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e ha aggiunto all’art. 13 il comma 2-bis. Per l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 87/2024 le nuove regole si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per l’art. 12, commi 1 e 2, chi con una sola azione od omissione viola più disposizioni, chi commette più violazioni della medesima disposizione o chi, anche in tempi diversi, commette in progressione più violazioni che pregiudicano la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo è punito con la sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio; sono escluse le violazioni degli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. Nel ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, la sanzione unica si determina separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d’imposta e per ciascun istituto deflativo (comma 8), distinguendo inoltre i tributi erariali da quelli di ogni altro ente impositore e, fra gli erariali, le imposte doganali e le accise (comma 8-bis). Il comma 2-bis dell’art. 13 lega la percentuale di riduzione alla prima violazione e consente di calcolare la sanzione unica anche con le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. La risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 ha istituito i codici tributo: da 8960 a 8979 nel modello F24, tra cui 8960 per l’IRPEF, 8963 per l’IRES, 8964 per l’IRAP, 8965 per l’IVA e 8966 per le ritenute; 8984 e 8985 nel modello F24 Accise e 8986 nel modello F24 ELIDE. Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole si trovano negli artt. 13, commi 8 e 9, e 14, comma 5, del d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (art. 102).
Un’operazione non fatturata nel 2025 integra, ai fini IVA, la violazione dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e l’infedeltà della dichiarazione annuale prevista dall’art. 5, comma 4, che possono confluire in una sola sanzione; l’infedeltà della dichiarazione dei redditi e di quella IRAP per i maggiori ricavi va invece regolarizzata con un calcolo autonomo per ciascun tributo, e le violazioni del 2026 formano un gruppo distinto. Restano fuori l’omesso versamento e l’indebita compensazione, regolarizzati con le sanzioni proprie. Poiché l’art. 13 riduce il minimo della sanzione, il calcolo parte dal minimo previsto per la violazione più grave, con l’aumento di un quarto; il risultato deve rispettare il principio di proporzionalità e non può superare la somma delle sanzioni previste per le singole violazioni (art. 12, comma 7). La riduzione è una sola e si misura sulla prima violazione: se per questa è già scaduto il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa, la frazione è un settimo del minimo (art. 13, comma 1, lettera b-bis) anche per le violazioni più recenti del gruppo; se la regolarizzazione segue lo schema d’atto o la constatazione, si applicano le frazioni delle lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies). La constatazione della violazione interrompe concorso e continuazione (art. 12, comma 6). Per l’infedeltà che emerge da una dichiarazione integrativa presentata entro i termini di accertamento e prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento, la sanzione non è quella ordinaria del 70 per cento ma quella dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 471/1997, pari al 25 per cento, aumentata al doppio (artt. 1, comma 2-bis, e 5, comma 4.1). A nostro avviso, finché mancano chiarimenti ufficiali sui casi di confine, conviene conservare il prospetto che mette a confronto cumulo giuridico e cumulo materiale.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.