Novità · Fiscalità d’impresa · – 29 Luglio 2026

Plusvalenze sui beni strumentali: dal 2026 sparisce la rateizzazione

TEMA
La legge di bilancio 2026 riscrive l’articolo 86, comma 4, del TUIR e cambia la convenienza fiscale delle dismissioni.

Fino al 2025 l’impresa che realizzava una plusvalenza cedendo un bene strumentale posseduto da almeno tre anni poteva scegliere di ripartirla in quote costanti su un massimo di cinque esercizi. L’articolo 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha soppresso questa facoltà per i beni strumentali materiali e immateriali: l’articolo 1, comma 43, dispone che la nuova disciplina «si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025», e da quel periodo la plusvalenza concorre integralmente al reddito dell’esercizio di realizzo.

La rateizzazione sopravvive per le plusvalenze da cessione di azienda o di ramo d’azienda posseduti da almeno tre anni, mentre l’imprenditore individuale che cede l’azienda posseduta da oltre cinque anni conserva l’opzione per la tassazione separata dell’articolo 17, comma 1, lettera g), del TUIR. Le quote residue di plusvalenze già avviate a rateizzazione proseguono secondo il piano originario.

IN PRATICA
Rivedere il calendario delle dismissioni programmate e aggiornare il calcolo degli acconti: il secondo periodo dello stesso comma 43 impone di assumere, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già la nuova disciplina. L’effetto finanziario della cessione è concentrato in un solo esercizio, con impatto immediato sulla fiscalità differita iscritta in bilancio.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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