Novità · Fiscalità d’impresa · – 12 Ottobre 2026
L’art. 35, comma 15-quinquies, d.P.R. 633/1972, nel testo sostituito dall’art. 7-quater, comma 44, d.l. 193/2016, conv. dalla l. 225/2016, attribuisce all’Agenzia il potere di chiudere d’ufficio le partite IVA di chi, in base ai dati in suo possesso, non risulta aver esercitato attività d’impresa, arte o professione nelle tre annualità precedenti. Il provvedimento del 12 ottobre 2026, prot. n. 277710/2026, riscrive in più punti il provvedimento del 3 dicembre 2019, prot. n. 1415522/2019. La selezione, prima ancorata alla mancata presentazione nel triennio delle dichiarazioni IVA o dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo, avviene ora con riscontri automatizzati sui dati dell’Anagrafe tributaria, compresi quelli relativi a fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti spontanei. La comunicazione preventiva è inviata al domicilio digitale dell’art. 60-ter d.P.R. 600/1973 o, in mancanza, a quello del rappresentante e, in subordine, con raccomandata; è consultabile nel Cassetto fiscale, sezione «L’Agenzia scrive», con avviso nell’area riservata e tramite App IO, che il testo coordinato limita ai destinatari persone fisiche. La chiusura decorre dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento o, se la consegna non riesce, dalla messa a disposizione nell’area riservata; il testo non chiarisce se anche in questo caso operi il termine di sessanta giorni; a nostro avviso la risposta affermativa è la sola lettura coerente con il diritto di opposizione.
Il confronto con l’ufficio si svolge in due tempi. Entro sessanta giorni dal ricevimento il contribuente può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale per opporsi, chiarendo la propria posizione di soggetto attivo; decorso il termine può chiedere motivatamente la riattivazione, che l’ufficio può disporre con effetto dalla data originaria di apertura, senza soluzione di continuità. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche privi di evidenze di operatività la chiusura comporta l’estinzione del codice fiscale, riattivabile con effetto dalla data originaria di attribuzione. Nel testo del 2019 l’ufficio poteva soltanto archiviare la comunicazione o respingere l’istanza. L’aggiunta dei flussi di fatturazione e di versamento ai dati dichiarativi espone in particolare le società di mero godimento e le liquidazioni prolungate prive di fatturazione attiva: per esse conviene l’opposizione tempestiva, perché la riattivazione è rimessa alla valutazione dell’ufficio e non è un atto dovuto. La procedura non va confusa con la cessazione per rischio dei commi 15-bis e 15-bis.1, che comporta la sanzione di 3.000 euro dell’art. 11, comma 7-quater, d.lgs. 471/1997 e la garanzia di almeno 50.000 euro per una nuova partita IVA (comma 15-bis.2). L’omessa dichiarazione di cessazione non è più sanzionata dall’art. 5, comma 6, d.lgs. 471/1997.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.