Novità · Fiscalità d’impresa · – Ottobre 2026

Forfetari oltre 85.000 o 100.000 euro: uscita differita o immediata, contano gli incassi

TEMA
Per i forfetari vicini alle soglie gli incassi 2026 decidono il 2027; oltre 100.000 euro il regime cessa subito, con IVA dall’incasso che supera il limite.

La disciplina è nell’art. 1, commi 54 e 71, L. 190/2014, nel testo risultante dall’art. 1, comma 54, L. 197/2022 e vigente al 23 ottobre 2026; dal 2027 le stesse regole sono negli artt. 232, comma 1, e 238, comma 1, d.lgs. 117/2026, nuovo testo unico delle imposte sui redditi. Il comma 54, lettera a), subordina l’applicazione del regime all’aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente. Il comma 71 prevede due uscite distinte: il venir meno di una condizione del comma 54 fa cessare il regime dall’anno successivo, mentre ricavi o compensi percepiti superiori a 100.000 euro lo fanno cessare nell’anno stesso, con IVA dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento. Ne derivano tre fasce. Chi chiude il 2026 entro 85.000 euro resta forfetario nel 2027, salvo l’altra condizione del comma 54, lettera b), e le altre cause ostative del comma 57 (dal 2027 art. 233 d.lgs. 117/2026). Chi si colloca tra 85.000 e 100.000 euro conserva il regime per tutto il 2026 e applica il regime ordinario dal 1° gennaio 2027. Chi supera 100.000 euro esce già nel 2026. La circolare dell’Agenzia delle entrate 5 dicembre 2023, n. 32/E, ha precisato che il limite di 100.000 euro, a differenza di quello di 85.000 euro, non si ragguaglia ad anno per chi ha iniziato l’attività in corso d’anno.

Secondo la circolare n. 32/E/2023 il momento rilevante è l’incasso. Per chi già applica il regime, la permanenza nel 2027 dipende da quanto incassato nel 2026, anche per operazioni di anni precedenti, mentre le fatture emesse e non incassate entro il 31 dicembre non contano. Lo stesso criterio vale per il limite di 100.000 euro: la fattura che lo supera, se emessa con l’incasso, espone l’IVA sull’intero corrispettivo, senza scindere la quota eccedente; se l’incasso segue la fattura, questa va integrata con l’IVA. Passano al regime ordinario anche le operazioni effettuate e non ancora fatturate alla data dell’incasso, mentre restano forfetarie quelle fatturate prima, anche se incassate dopo. Nell’anno del superamento dei 100.000 euro il reddito si determina con le regole ordinarie del TUIR e la rettifica della detrazione IVA va nella dichiarazione dello stesso anno; nell’uscita per superamento degli 85.000 euro la rettifica va nella dichiarazione del primo anno di regime ordinario. Chi è uscito per i 100.000 euro può rientrare nel regime dal secondo anno successivo, se nel primo resta entro 85.000 euro e ha gli altri requisiti. A nostro avviso lo slittamento di incassi a gennaio regge solo se corrisponde a termini di pagamento effettivi e documentati.

IN PRATICA
Entro novembre il consulente ricostruisce, per ciascun cliente forfetario, gli incassi effettivi del 2026 e quelli attesi entro il 31 dicembre, distinguendo le fatture già emesse da quelle da emettere. Al superamento dei 100.000 euro il contribuente integra la fattura elettronica con l’IVA, se emessa prima dell’incasso, con nota di variazione in aumento trasmessa allo SdI; dall’incasso istituisce i registri IVA e le scritture contabili del regime di contabilità applicabile e annota entro il termine della dichiarazione annuale le operazioni e gli acquisti dall’inizio dell’anno. Secondo la circolare n. 32/E/2023 i clienti sostituti d’imposta operano la ritenuta d’acconto già sul pagamento che determina il superamento e su tutti i compensi pagati dopo, anche se fatturati prima: conviene avvisarli subito che la dichiarazione di regime forfetario non vale più. Va conservato il prospetto degli incassi con le contabili bancarie, base della verifica delle soglie, e va predisposta la documentazione dei beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati su cui opera la rettifica IVA.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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