Novità · Fiscalità d’impresa · – 4 Agosto 2026
Le somme che i soci versano alla società si presumono date a mutuo se dai bilanci non risulta un diverso titolo: così dispone l’art. 46, comma 1, del TUIR. Sul versante dell’accertamento, l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. 600/1973 consente all’Ufficio di porre a base delle rettifiche i dati delle movimentazioni bancarie, mentre l’art. 39, comma 1, lett. d), ammette rettifiche fondate su presunzioni gravi, precise e concordanti. Un versamento privo di titolo documentato rischia così di essere letto come ricavo non contabilizzato.
Per chi difende la società in accertamento la differenza la fa la prova precostituita: il finanziamento va formalizzato prima dell’erogazione, con verbale del consiglio o dell’assemblea oppure con scrittura privata munita di data certa, e la provvista deve transitare con bonifico dal conto personale del socio. Se l’Ufficio contesta, le osservazioni nei sessanta giorni del contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della legge 212/2000 permettono di documentare titolo e provvista prima che l’atto sia emesso.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.