Novità · Fiscalità d’impresa · – 4 Agosto 2026

Finanziamenti dei soci e presunzione di ricavi occulti: la prova che salva

TEMA
Versamenti dei soci alla società: art. 46, comma 1, TUIR (presunzione di mutuo salvo diverso titolo in bilancio); art. 32, comma 1, n. 2, e art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 (movimentazioni bancarie e presunzioni gravi, precise e concordanti)

Le somme che i soci versano alla società si presumono date a mutuo se dai bilanci non risulta un diverso titolo: così dispone l’art. 46, comma 1, del TUIR. Sul versante dell’accertamento, l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. 600/1973 consente all’Ufficio di porre a base delle rettifiche i dati delle movimentazioni bancarie, mentre l’art. 39, comma 1, lett. d), ammette rettifiche fondate su presunzioni gravi, precise e concordanti. Un versamento privo di titolo documentato rischia così di essere letto come ricavo non contabilizzato.

Per chi difende la società in accertamento la differenza la fa la prova precostituita: il finanziamento va formalizzato prima dell’erogazione, con verbale del consiglio o dell’assemblea oppure con scrittura privata munita di data certa, e la provvista deve transitare con bonifico dal conto personale del socio. Se l’Ufficio contesta, le osservazioni nei sessanta giorni del contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della legge 212/2000 permettono di documentare titolo e provvista prima che l’atto sia emesso.

IN PRATICA
Formalizzare il finanziamento prima dell’erogazione (verbale o scrittura a data certa), eseguire il bonifico dal conto del socio conservandone la contabile e, in caso di contestazione, replicare nei 60 giorni ex art. 6-bis L. 212/2000 allegando delibera, scrittura e tracciabilità della provvista.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.