Novità · Diritto civile · – Ottobre 2026

Danni da sistemi di IA: con i d.lgs. 160 e 179/2026 log e documentazione diventano prova

TEMA
Dal 30 settembre 2026 il d.lgs. 160/2026 presume il nesso causale tra violazione dell’AI Act e danno e apre l’accesso a log e documentazione; dal 23 ottobre il d.lgs. 179/2026 fissa autorità e sanzioni.

Il regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), nel testo modificato dal regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 (Omnibus digitale sull’IA), in vigore dal 27 luglio 2026, si applica per fasi secondo l’art. 113. Dal 2 febbraio 2025 valgono i divieti dell’art. 5, salvo quelli aggiunti dall’Omnibus, che si applicano dal 2 dicembre 2026, e l’obbligo di fornitori e deployer di sostenere l’alfabetizzazione del personale (art. 4, riformulato dall’Omnibus); dal 2 agosto 2025 gli obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali (art. 53); dal 2 agosto 2026 gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 su interazione con il sistema, marcatura dei contenuti sintetici e deep fake. Il capo III, sezioni da 1 a 3, sui sistemi ad alto rischio, compresi gli obblighi del deployer dell’art. 26 e la valutazione d’impatto dell’art. 27, si applica dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell’allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli dell’allegato I. In attuazione della legge 23 settembre 2025, n. 132, il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (G.U. n. 234 dell’8 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026) designa l’AgID autorità di notifica e l’ACN autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico, affidando a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS i sistemi ad alto rischio usati nei servizi finanziari (artt. da 4 a 6); l’art. 23 sanziona le pratiche vietate fino a 35 milioni di euro o al 7 per cento del fatturato mondiale annuo e la violazione, tra gli altri, degli obblighi dell’art. 50 fino a 15 milioni o al 3 per cento, con criterio più favorevole per le PMI. La responsabilità civile è regolata da un altro decreto attuativo, il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 (G.U. n. 214 del 15 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre 2026): gli artt. da 16 a 20 dettano strumenti processuali per le azioni di risarcimento, contrattuali ed extracontrattuali, del danno cagionato nell’utilizzo di un sistema di IA (art. 16, comma 1).

Su istanza di chi allega il danno e rende verosimile la domanda, anche quanto al nesso tra output del sistema e pregiudizio, il giudice ordina all’altra parte o al terzo l’esibizione degli elementi di prova pertinenti sul funzionamento del sistema, tra cui i registri dell’art. 12 del regolamento, la documentazione sulla gestione dei rischi dell’art. 9, la documentazione tecnica dell’art. 11 e i parametri della sorveglianza umana dell’art. 14 (art. 17 d.lgs. 160/2026). L’ordine è proporzionato e tutela i segreti commerciali con le misure dell’art. 121-ter c.p.i.; dal 23 ottobre 2026 l’art. 98, comma 1-bis, c.p.i., inserito dall’art. 52 d.lgs. 179/2026, vi comprende dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento, se ricorrono i requisiti del comma 1. Se la parte non adempie senza giustificato motivo, il giudice può trarne argomenti di prova e, quando l’inadempimento riguarda la documentazione elencata, valutato ogni altro elemento ritiene ammessi i fatti allegati; il terzo inadempiente è condannato a una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro. Se il danno deriva dalla violazione di obblighi del regolamento, il nesso di causalità è presunto salvo prova contraria (art. 18) e la conformità, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità (art. 19). Il danneggiato può chiedere al presunto responsabile se è assicurato, con risposta entro trenta giorni, e ha azione diretta contro l’assicuratore nei limiti del massimale, con il responsabile litisconsorte necessario (art. 20); il consumatore può agire anche davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio (art. 16, comma 4). Restano fermi l’art. 82 del regolamento (UE) 2016/679 e la normativa di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853, che include il software tra i prodotti e si applica a quelli immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026. A nostro avviso, fino all’applicazione del capo III la presunzione dell’art. 18 riguarderà soprattutto le violazioni degli artt. 4, 5 e 50 e degli obblighi sui modelli per finalità generali.

IN PRATICA
L’impresa censisce i sistemi di IA che usa o sviluppa, indicando per ciascuno il ruolo (fornitore o deployer, art. 3 del regolamento) e la classe di rischio, e documenta le misure di alfabetizzazione del personale (art. 4). Per chatbot, contenuti sintetici e deep fake predispone le informazioni e le indicazioni richieste dall’art. 50; il fornitore di sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 completa la marcatura entro il 2 dicembre 2026. Nei contratti con i fornitori conviene prevedere accesso a log, documentazione tecnica e istruzioni per l’uso e cooperazione in caso di contenzioso; va verificata la copertura assicurativa della responsabilità civile, i cui estremi si comunicano entro trenta giorni a chi li richieda (art. 20 d.lgs. 160/2026). Log e documentazione sotto il proprio controllo vanno conservati in forma esibibile in giudizio, con misure di segretezza adeguate per dati e algoritmi da proteggere ai sensi dell’art. 98 c.p.i. Il datore di lavoro che usa l’IA nelle decisioni sul rapporto riserva la decisione finale a una persona fisica e rende l’informativa dell’art. 1-bis d.lgs. 152/1997 prima dell’avvio del trattamento (art. 41 d.lgs. 179/2026). Per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III la scadenza è il 2 dicembre 2027.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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