Novità · Area contabile · – Settembre 2026
L’organo amministrativo forma il progetto di bilancio: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa (art. 2423 c.c.; il rendiconto non è dovuto nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese, artt. 2435-bis e 2435-ter). L’assemblea ordinaria va convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, elevabili dallo statuto a centottanta per le società tenute al consolidato o per particolari esigenze di struttura e oggetto, da indicare nella relazione sulla gestione (art. 2364, secondo comma, c.c., richiamato dall’art. 2364-bis per il sistema dualistico, in cui approva il consiglio di sorveglianza, e dall’art. 2478-bis per la s.r.l.). Il progetto va comunicato al collegio sindacale e al revisore legale almeno trenta giorni prima e resta depositato nella sede sociale, con le relazioni, nei quindici giorni precedenti l’assemblea e fino all’approvazione (art. 2429 c.c.).
Nella s.p.a. il rinvio lo chiedono, per non oltre cinque giorni, una sola volta per oggetto, i soci intervenuti con un terzo del capitale rappresentato, dichiarandosi non sufficientemente informati (art. 2374 c.c.). Per la s.r.l. la legge non prevede un diritto analogo: l’art. 2479-bis c.c. non lo richiama e il rinvio si fonda sull’atto costitutivo, su decisione assembleare o sui poteri del presidente (quarto comma). Senza approvazione non si distribuiscono utili né decorrono i trenta giorni di deposito (artt. 2433, 2435 e 2478-bis c.c.): sul piano sistematico non matura il termine dell’art. 2630 c.c., da 103 a 1.032 euro, ridotti a un terzo se si adempie nei trenta giorni successivi, aumentati di un terzo per i bilanci. Resta punita l’omessa convocazione, da 1.032 a 6.197 euro (art. 2631 c.c.).
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.