Novità · Diritto amministrativo · – 13 Ottobre 2026
Con la sentenza n. 1955 pubblicata il 13 ottobre 2026, la prima sezione del TAR Veneto ha respinto il ricorso dell’aggiudicataria di un appalto di servizi di pulizia aeroportuale contro la decisione della stazione appaltante di rendere visibili per intero al secondo classificato la sua offerta tecnica e quella economica. L’art. 35, comma 4, lettera a), d.lgs. 36/2023 consente di escludere l’accesso alle informazioni dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali «secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente». Il Collegio ricava la nozione dall’art. 98, comma 1, d.lgs. 30/2005 e ne pretende i tre requisiti cumulativamente: informazioni non generalmente note né facilmente accessibili agli operatori del settore, valore economico che dipende proprio dalla segretezza, misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate. Grava sull’offerente individuare le singole informazioni da proteggere e dimostrarne i requisiti. La stazione appaltante non deve cercare i segreti all’interno dell’offerta, né riaprire il contraddittorio per supplire a una prova mancante; una motivazione sintetica del rigetto è sufficiente quando la dichiarazione dell’impresa si limita ad affermare la riservatezza senza documentarla.
La sentenza esclude la tutela per l’elenco e la combinazione di attrezzature reperibili sul mercato, per i sistemi informativi che integrano piattaforme commerciali senza rivelare algoritmi o codici sorgente, per le modalità organizzative ed esecutive del servizio e per le soluzioni frutto di esperienza e investimenti. La dichiarazione di segretezza manifesta la volontà di opporsi alla divulgazione, ma non è di per sé una misura di protezione, e la premialità delle soluzioni originali non alleggerisce l’onere. Quando il segreto non è provato, il concorrente non deve dimostrare l’indispensabilità dell’accesso difensivo richiesta dall’art. 35, comma 5, e il suo interesse resta intatto anche se l’offerta non è stata sottoposta a verifica di anomalia. Il TAR ha applicato il rito dell’art. 36, comma 4, a una decisione di ostensione adottata su istanza successiva all’aggiudicazione. L’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, riserva invece il termine di dieci giorni al caso in cui la decisione sull’oscuramento accompagni la comunicazione dell’aggiudicazione e riconduce le decisioni tardive o rese su istanza successiva al rito dell’art. 116 c.p.a., con termine di trenta giorni. Nel caso deciso il ricorso era tempestivo in entrambe le letture.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.