Novità · Diritto amministrativo · – 29 Luglio 2026
L’articolo 45 del codice dei contratti pubblici consente alle stazioni appaltanti di destinare risorse agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale, in misura non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di lavori, servizi e forniture. Le attività incentivabili sono quelle elencate nell’allegato I.10; dell’accantonamento, l’ottanta per cento è destinato al personale che ha svolto le funzioni, mentre la quota residua resta vincolata a finalità strumentali dell’amministrazione. Il decreto legislativo 209/2024 ha inoltre eliminato l’esclusione dei dirigenti dalla platea dei beneficiari.
Il contenzioso continua a concentrarsi sui presupposti più che sugli importi: la necessità di un regolamento interno che disciplini criteri e modalità di riparto, l’effettivo svolgimento della funzione da parte del dipendente, la riferibilità della spesa al singolo appalto e il rapporto con le voci di quadro economico. Dove il regolamento manca o è generico, l’erogazione resta esposta a rilievi contabili, perché l’incentivo è una deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione e come tale va interpretato in senso stretto.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.