Novità · Diritto penale · – 25 Settembre 2026

Stalking e condotte riparatorie: per la Consulta l’esclusione regge

PROVVEDIMENTO
Corte costituzionale, sentenza n. 154 del 2026 (ECLI:IT:COST:2026:154) · decisa il 18 maggio 2026, depositata il 25 settembre 2026 · Pres. Amoroso, Red. Buscema

Con la sentenza n. 154 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 162-ter, quarto comma, c.p., che esclude gli atti persecutori dall’estinzione del reato per condotte riparatorie. Per lo stalking, senza una valida remissione della querela, il risarcimento integrale non chiude il processo.

Il quadro. La pronuncia, depositata il 25 settembre 2026, definisce il giudizio incidentale promosso dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia (reg. ord. n. 14 del 2026) in riferimento all’art. 3 Cost. Nel giudizio abbreviato la persona offesa aveva accettato la somma offerta pur contestandone la congruità, ma aveva negato la remissione, opponendosi all’estinzione.

L’art. 162-ter c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 103 del 2017, prevede che il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiari estinto il reato procedibile a querela soggetta a remissione quando l’imputato, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia riparato interamente il danno, con restituzioni o risarcimento, ed eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose. Se la riparazione è ritenuta integrale, anche tramite offerta reale rifiutata ma congrua, l’estinzione opera pure contro la volontà della persona offesa. Il quarto comma, aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 172 del 2017, esclude i casi dell’art. 612-bis c.p.

Le ragioni della Corte. Le cause di estinzione rientrano nell’ampia discrezionalità del legislatore, anche per singoli titoli di reato. La procedibilità a querela dello stalking non segnala minore gravità, ma tutela la riservatezza della vittima. Il reato è abituale e di evento: un’estinzione per riparazione unilaterale, senza verificarne l’efficacia dissuasiva, lascerebbe la vittima esposta alla reiterazione. La Corte richiama inoltre la progressione dal «reato-spia» ai delitti di sangue. Non è pertinente il raffronto con l’art. 612-ter c.p.: quel reato tutela la riservatezza sessuale, può esaurirsi in un’unica condotta e non richiede eventi psicologici.

In pratica.

Difesa dell’imputato. Il risarcimento integrale prima del giudizio vale come attenuante (art. 62, n. 6, c.p.). La sospensione condizionale, però, è sempre subordinata alla partecipazione, con esito favorevole, a specifici percorsi di recupero (art. 165, quinto comma, c.p.).

Remissione. È soltanto processuale; è esclusa se il fatto è commesso con minacce reiterate nei modi dell’art. 612, secondo comma, c.p., e non opera nei casi procedibili d’ufficio: tra gli altri, vittima minore o con disabilità, connessione con delitto procedibile d’ufficio, autore già ammonito dal questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, anche se la persona offesa è diversa.

Giustizia riparativa. Non vi sono preclusioni per titolo di reato, ma sull’invio al Centro decide l’autorità giudiziaria (nelle indagini, il pubblico ministero), valutandone l’utilità e l’assenza di pericoli concreti (art. 129-bis c.p.p.). L’esito riparativo vale come attenuante (art. 62, n. 6, c.p.), purché siano rispettati gli eventuali impegni comportamentali.

Persona offesa. Accettare una somma non estingue il reato né equivale a remissione.

Domande frequenti.

Il risarcimento estingue lo stalking?
No: la Corte ritiene ragionevole l’esclusione dell’art. 612-bis dall’art. 162-ter c.p.

Allora risarcire è inutile?
No: può valere come attenuante, ma resta distinto dalla remissione.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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