Novità · Diritto penale · – 23 Ottobre 2026
Dal 31 ottobre 2026 la confisca si estende e richiede maggiore precisione. Le novità principali sono l’obbligo per il giudice di indicare in sentenza i beni o la somma oggetto di confisca per equivalente, la confisca obbligatoria per equivalente dei beni strumentali e la possibilità di confiscare i beni trasferiti a terzi consapevoli; cambiano inoltre l’esecuzione del sequestro di cripto-attività e i poteri di indagine patrimoniale del pubblico ministero.
Il quadro. Il d.lgs. 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato nella G.U. n. 241 del 16 ottobre 2026, attua la direttiva (UE) 2024/1260 ed entra in vigore il 31 ottobre 2026. Modifica, fra l’altro, i codici penale, di procedura penale e civile e il d.lgs. 152/2006; il Titolo V, pur rubricato «Disposizioni transitorie e finali», non contiene norme transitorie. A nostro avviso le nuove confische per equivalente, di natura sanzionatoria, non possono applicarsi ai fatti commessi prima del 31 ottobre 2026; le norme processuali seguono invece il principio tempus regit actum.
Perché rileva. Il nuovo art. 536-bis c.p.p. impone al giudice, in ogni caso di confisca per equivalente, di individuare specificamente, nella sentenza di condanna, i beni di valore equivalente assoggettati a confisca o, in alternativa, di determinare la somma di denaro oggetto della confisca: la difesa potrà censurare il dispositivo che non contenga né l’una né l’altra indicazione. L’art. 240-ter c.p. impone, quando non è possibile confiscare le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, la confisca di beni di valore equivalente di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. Il catalogo di reati comprende, fra gli altri, gli artt. 316-bis, 316-ter, 640-bis e 648-bis c.p., gli artt. 2635 e 2635-bis c.c., i delitti di abuso di mercato e alcuni reati ambientali, anche contravvenzionali; nel determinare il valore il giudice tiene conto della gravità del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato. L’art. 240-quater c.p. si applica a un catalogo quasi identico: quando va confiscato il prezzo, il prodotto o il profitto e l’imputato non ha beni di valore equivalente, il giudice può confiscare anche i beni trasferiti a un terzo estraneo al reato per sottrarli alla confisca, ma solo se è accertato che il terzo, al momento del trasferimento, conosceva tale finalità. All’art. 240-bis c.p. si aggiunge la regola per cui la confisca estesa richiede l’accertata correlazione temporale fra acquisto dei beni e attività delittuosa; l’art. 2635-quater c.c. rende comunque obbligatoria, in caso di condanna per corruzione tra privati o per istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.), la confisca anche nelle ipotesi dell’art. 240, primo comma, c.p. Le modifiche incidono direttamente anche sul diritto penale d’impresa e sui reati ambientali: l’art. 259-bis d.lgs. 152/2006 prevede ora, per i reati degli artt. 256, 256-bis e 259 commessi nell’attività di un’impresa o comunque in un’attività organizzata, la confisca del prodotto, del prezzo o del profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e in subordine per equivalente.
In pratica. Ai sensi dell’art. 104, comma 1, lett. e-ter), disp. att. c.p.p., il sequestro preventivo di cripto-attività si esegue trasferendole al Fondo unico giustizia insieme, ove possibile, ai mezzi di accesso, comprese le chiavi crittografiche private, o, in caso di impossibilità tecnica, con ogni altra procedura idonea ad assicurarne la custodia e il controllo esclusivi da parte dell’autorità procedente. Il provvedimento è comunicato all’emittente e al prestatore di servizi eventualmente incaricato della custodia e amministrazione, ove identificabili. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 430 c.p.p. consente al pubblico ministero, nell’attività integrativa di indagine successiva al decreto che dispone il giudizio, ogni attività necessaria a individuare i beni da sottoporre a confisca obbligatoria; la documentazione è depositata e le parti possono prenderne visione. Per i beni sequestrati che non si possono custodire senza pericolo di deterioramento o rilevanti diseconomie, l’art. 151-bis d.P.R. 115/2002 disciplina la vendita prima della confisca: l’interessato può chiedere di essere sentito entro quindici giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza, ma per ragioni di urgenza il giudice provvede senza formalità; il vincolo cautelare si trasferisce sulla somma ricavata. L’ordinanza è appellabile ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p.; l’appello non sospende l’esecuzione, salvo che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato, quando dalla vendita possa derivare un grave e irreparabile danno. Il terzo che abbia ricevuto beni da un indagato ha interesse a documentare per tempo le condizioni dell’acquisto.
Domande frequenti.
La confisca nei confronti del terzo è automatica?
No. L’art. 240-quater c.p. la rimette al giudice e richiede che l’imputato non disponga di beni di valore equivalente e che sia accertata la conoscenza, da parte del terzo, della finalità elusiva al momento del trasferimento.
Che cosa deve contenere la sentenza che dispone la confisca per equivalente?
Secondo l’art. 536-bis c.p.p., l’indicazione specifica dei beni di valore equivalente confiscati oppure la determinazione della somma di denaro oggetto della confisca.
Entro quale termine l’interessato può intervenire sulla vendita di un bene sequestrato prima della confisca?
Deve chiedere di essere sentito entro quindici giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza, salvo che il giudice provveda senza formalità per urgenza; l’ordinanza che dispone la vendita è appellabile ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.