Novità · Diritto penale · – 4 Agosto 2026

Danni a beni culturali e paesaggistici: quando risponde anche l’impresa

TEMA
Il danneggiamento di beni culturali o paesaggistici è reato presupposto 231: sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e interdittive fino a due anni (art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001)

L’impresa risponde quando il danneggiamento di un bene culturale o paesaggistico è commesso nel suo interesse o vantaggio da chi la rappresenta o vi lavora. Dal 2022 questi delitti sono reati presupposto della responsabilità degli enti: alla sanzione pecuniaria si aggiungono sanzioni interdittive fino a due anni. Il rischio riguarda soprattutto cantieri, scavi e manutenzioni in aree vincolate.

L’articolo 3 della legge 9 marzo 2022, n. 22 (G.U. n. 68 del 22 marzo 2022) ha inserito nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l’articolo 25-septiesdecies. Il comma 3 punisce l’ente con la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote quando è commesso il delitto dell’articolo 518-duodecies del codice penale — distruzione, deterioramento, deturpamento o uso illecito di beni culturali o paesaggistici — e il comma 5 aggiunge le interdittive dell’articolo 9, comma 2, fino a due anni.

Il perimetro non è quello dei musei: l’articolo 518-duodecies riguarda anche i beni paesaggistici, quindi cantieri, scavi, sbancamenti e manutenzioni in aree vincolate. Per l’ente la difesa si gioca su due piani distinti: l’esistenza del reato presupposto in capo alla persona fisica e, in via autonoma, la colpa di organizzazione. Contestare solo il fatto materiale non basta; occorre documentare presidi, deleghe e verifiche preventive sul vincolo gravante sull’area.

In pratica: l’organo amministrativo, con il supporto dell’organismo di vigilanza, adegua il modello organizzativo alla parte speciale sui delitti contro il patrimonio culturale. Se l’illecito è già contestato, le condotte riparatorie dell’articolo 17 del decreto 231 vanno completate prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.