Novità · Diritto civile · – 24 Luglio 2026

Accesso alla documentazione bancaria: il diritto del cliente ex art. 119, comma 4, TUB

TEMA
Un diritto sostanziale del cliente, esercitabile a prescindere da un giudizio in corso.

L’art. 119, comma 4, del Testo unico bancario riconosce al cliente, a chi gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni. È un diritto sostanziale, che non presuppone una lite già instaurata.

Nella prassi il nodo è la latitudine della richiesta: l’istanza deve individuare le operazioni con sufficiente precisione, mentre l’intermediario non può opporre genericamente la difficoltà di reperimento degli archivi. L’inerzia della banca espone a conseguenze processuali rilevanti, sia sul piano della prova sia nella ricostruzione del saldo nei giudizi su conti correnti e affidamenti.

IN PRATICA
Formulare l’istanza indicando rapporto, periodo e tipologia dei documenti, con recapito per la consegna e disponibilità a sostenere i costi: una richiesta circostanziata è più difficile da respingere e prepara l’eventuale ricorso.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.