Novità · Diritto penale · – 6 Novembre 2026
Il d.lgs. 8 ottobre 2026, n. 188 completa l’adeguamento dell’ordinamento al regolamento (UE) 2023/1543 sugli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche. Introduce sanzioni amministrative pecuniarie per i prestatori di servizi che non eseguono gli ordini, fino al 2 per cento del fatturato mondiale nei casi più gravi, e attribuisce alla persona i cui dati sono stati acquisiti un ricorso contro l’ordine di produzione.
Il quadro. Il decreto integra il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 215, che aveva individuato autorità e procedure. Pubblicato nella G.U. n. 244 del 20 ottobre 2026 e privo di una clausola sull’entrata in vigore, è vigente dal 4 novembre 2026, decorsa l’ordinaria vacatio di quindici giorni. L’art. 3 gradua le sanzioni: da 25.000 a 100.000 euro per gli obblighi di trasmissione dell’art. 10, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento; da 10.000 a 50.000 euro per gli obblighi di informazione e comunicazione dell’art. 10, paragrafi 5, 6, 7 e 8, e dell’art. 11, paragrafi 4, 5, 6 e 7; da 100.000 a 1.000.000 di euro per gli obblighi di conservazione dell’art. 11, paragrafi 1 e 2; da 500.000 a 1.000.000 di euro per i doveri dell’art. 13, paragrafo 4; da 600.000 a 1.200.000 euro per l’inottemperanza dell’art. 16, paragrafo 10. Se concorrono due o più circostanze di commisurazione, o il fatto è di particolare gravità, e la condotta ha impedito definitivamente l’acquisizione dei dati oggetto dell’ordine di produzione o ha causato la perdita definitiva di quelli oggetto dell’ordine di conservazione, la sanzione può arrivare al 2 per cento del fatturato mondiale dell’ultimo esercizio chiuso prima dell’accertamento, quando questo importo supera il massimo.
Perché rileva. Per gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali dei prestatori di servizi la commisurazione tiene conto della cooperazione con le autorità, dell’attività riparatoria e del grado di colpa misurato sulle misure tecniche e organizzative adottate. Sono sanzioni amministrative, regolate in via residuale dalla l. 689/1981, ma la logica è quella dei modelli organizzativi del diritto penale d’impresa: un presidio interno documentato è il primo argomento difensivo. Sul versante della difesa, l’art. 4 consente di contestare legittimità, necessità e proporzionalità dell’ordine. Contro l’ordine emesso o convalidato dal giudice si procede ai sensi dell’art. 324 c.p.p., entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla conoscenza, con l’art. 325 in quanto compatibile; contro quello emesso o convalidato dal pubblico ministero il ricorso va proposto al giudice per le indagini preliminari entro dieci giorni dalla conoscenza dell’acquisizione, e il giudice decide a norma dell’art. 127 c.p.p. In entrambi i casi il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. A nostro avviso il momento della conoscenza sarà spesso controverso: l’informazione all’interessato, che deve contenere l’avviso della facoltà di ricorso, segue l’art. 14 del d.lgs. 51/2018, che consente di ritardarla, limitarla o escluderla con disposizione di legge.
In pratica. Le sanzioni sono applicate dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui lo stabilimento designato o il rappresentante legale sono stabiliti o risiedono, d’ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale, quando questi è autorità di esecuzione. La notifica della contestazione è disposta entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato dall’autorità di esecuzione o dalla data in cui è pervenuta notizia della violazione; l’interessato ha trenta giorni per scritti difensivi e documenti. Segue ordinanza di ingiunzione o di archiviazione. Il pagamento è dovuto entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza; l’opposizione si propone al tribunale del capoluogo del distretto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza; il tribunale decide in composizione monocratica con sentenza ricorribile per cassazione solo per violazione di legge. Sul ruolo del difensore si veda quando serve un penalista.
Domande frequenti.
Da quando si applica il d.lgs. 188/2026?
Il decreto non contiene una propria clausola di entrata in vigore: pubblicato nella G.U. del 20 ottobre 2026, è vigente dal 4 novembre 2026, dopo l’ordinaria vacatio di quindici giorni.
Chi può impugnare un ordine europeo di produzione e in quale termine?
La persona i cui dati sono stati acquisiti, entro dieci giorni. Se l’ordine è emesso o convalidato dal giudice si segue l’art. 324 c.p.p. e il termine decorre dall’esecuzione o dalla conoscenza; se è emesso o convalidato dal pubblico ministero il ricorso va proposto al giudice per le indagini preliminari e il termine decorre dalla conoscenza dell’acquisizione. In entrambi i casi il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
Come si contesta la sanzione inflitta al prestatore di servizi?
Con scritti difensivi entro trenta giorni dalla contestazione e, contro l’ordinanza di ingiunzione, con opposizione al tribunale del capoluogo del distretto entro trenta giorni dalla notificazione, a pena di inammissibilità.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.