Novità · Area contabile · – Ottobre 2026
L’Organismo Italiano di Valutazione (OIV), fondazione promossa da AIAF, ANDAF, Assirevi, Borsa Italiana, CNDCEC e Università Bocconi, ha concluso la revisione dei Principi italiani di valutazione (PIV): il Consiglio dei Garanti ha varato l’edizione 2026, che sostituisce quella del 2015 e si applica dal 1° gennaio 2027. Il percorso era partito con l’Exposure Draft pubblicato nel dicembre 2025, che indicava come data di applicazione il 30 giugno 2026, poi spostata al 1° gennaio 2027. La bozza ammetteva l’adozione anticipata su base volontaria ed escludeva l’uso dei nuovi principi per riesaminare valutazioni riferite a periodi anteriori; li aggiornava inoltre agli International Valuation Standards (IVS) 2024. Il testo definitivo è consultabile sul sito dell’OIV ma non scaricabile ed è pubblicato in due volumi venduti insieme: i Principi e il Razionale dei PIV 2026. Nella bozza i Principi hanno valore prescrittivo, mentre il Razionale, che raccoglie commenti, esempi e appendici, ha funzione soltanto illustrativa; l’adesione ai PIV, che va dichiarata nella relazione di valutazione, si misura quindi sul primo volume. I PIV non sono resi obbligatori da norme di legge e restano un riferimento tecnico ad adesione volontaria. Il codice civile esige invece che alcune stime espongano i criteri seguiti: la relazione giurata sui conferimenti di beni in natura o di crediti nelle società per azioni (art. 2343, primo comma, c.c.) e nelle società a responsabilità limitata (art. 2465, primo comma, c.c.) indica i criteri di valutazione e attesta che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini del capitale e dell’eventuale soprapprezzo; la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio nella fusione indica il metodo o i metodi seguiti, i valori risultanti e le eventuali difficoltà di valutazione (art. 2501-sexies, primo comma, c.c.).
Le novità che seguono sono quelle dell’Exposure Draft; prima di applicarle conviene riscontrarle sul testo definitivo. Le tipologie di incarico coerenti con i PIV diventano tre: valutazione, parere di congruità finanziaria (fairness opinion) e revisione del lavoro di un altro esperto (valuation review). Il parere valutativo e il calcolo valutativo, previsti dai PIV 2015, sono esclusi. Le prescrizioni sono graduate su tre livelli, indicati con «deve», «dovrebbe» e «può»: ciò che l’esperto deve fare va rispettato per dichiarare la valutazione conforme ai PIV, mentre le prescrizioni non obbligatorie vanno comunque valutate dall’esperto in rapporto al contesto e alla finalità dell’incarico. I principi si applicano a valutazioni di qualunque dimensione, anche di aziende piccole o piccolissime; se incontra limitazioni oggettive all’informazione, l’esperto le indica nella relazione. Tra le configurazioni di valore compaiono, tra le altre, il valore normale di mercato, il valore di liquidazione (ordinaria, accelerata o forzata) e il valore di estinzione delle passività. L’impianto si articola in quattro parti (rete concettuale e principi generali, attività dell’esperto, specifiche attività, applicazioni particolari) e riguarda aziende, beni intangibili, strumenti finanziari, impianti e macchinari, immobili e passività; la quarta parte tratta le valutazioni per specifici scopi, come il bilancio, e per operazioni societarie quali acquisizioni, fusioni, scissioni e conferimenti. A nostro avviso, per gli incarichi che si chiudono a cavallo d’anno conviene stabilire fin dalla lettera d’incarico quale edizione dei PIV verrà applicata.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.