Novità · Area contabile · – Ottobre 2026

ESRS semplificati e standard volontario in Gazzetta UE: nuovo perimetro CSRD e limite ai dati chiesti alle PMI

TEMA
Il 21 settembre 2026 sono usciti i regolamenti delegati (UE) 2026/1563 e 2026/1560: ESRS ridotti dal 2027 e standard volontario già in vigore; il d.lgs. 125/2024 attende l’adeguamento alla direttiva Omnibus.

La direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 (cosiddetta Omnibus I), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 febbraio e in vigore dal 18 marzo 2026, ha ridisegnato il perimetro degli artt. 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE: per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027 la rendicontazione di sostenibilità è obbligatoria solo per le imprese, e per le capogruppo su base consolidata, che superano insieme 1.000 dipendenti medi e 450 milioni di euro di ricavi netti. Le PMI quotate escono dall’ambito obbligatorio. Le imprese della prima ondata restano soggette alle regole precedenti per gli esercizi dal 2024 al 2026, ma gli Stati membri possono esonerare, per gli esercizi 2025 e 2026, quelle sotto le nuove soglie. A settembre 2026 il quadro attuativo si è completato: il 21 settembre sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE due regolamenti delegati della Commissione del 3 luglio 2026. Il regolamento delegato (UE) 2026/1563 sostituisce gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2023/2772 con gli ESRS semplificati; entra in vigore il 10 novembre 2026 e si applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027. Per l’esercizio 2026 le imprese già obbligate possono applicare i principi attuali, gli stessi principi con alcune esenzioni introdotte dai nuovi, oppure i nuovi ESRS, indicando la versione scelta nella dichiarazione di sostenibilità. Il regolamento delegato (UE) 2026/1560, emanato in base al nuovo art. 29 quater bis, stabilisce il principio di rendicontazione ad uso volontario per le imprese non obbligate: riprende la raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio 2025 sul VSME, con un modulo base e un modulo onnicomprensivo, ed è in vigore dal 24 settembre 2026.

Il regolamento 2026/1560 fissa anche il limite per la catena del valore (value-chain cap). Per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027 l’impresa obbligata non può esigere, ai fini della propria rendicontazione, da fornitori e clienti che nell’esercizio precedente non superano 1.000 dipendenti medi (imprese protette) informazioni ulteriori rispetto a quelle dell’allegato II. In base all’art. 19 bis, par. 3, della direttiva 2013/34/UE, come modificato, l’impresa protetta può rifiutare i dati eccedenti, le clausole contrattuali che li impongono non sono vincolanti e l’impresa obbligata può basarsi sull’autodichiarazione del fornitore, salvo che sia manifestamente errata. Il limite non tocca le richieste rivolte ad altri fini, come gli obblighi unionali di dovuta diligenza; banche, assicurazioni e altri operatori finanziari sono soltanto incoraggiati, dal considerando 5, a restare entro l’allegato I. Per lo stesso considerando, dal 24 settembre 2026 la raccomandazione 2025/1710 è priva di effetti giuridici e chi applica il principio volontario non deve ottenere l’attestazione. Sul piano interno, il d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, nel testo vigente al 24 ottobre 2026, non è ancora adeguato alla direttiva 2026/470, da recepire entro il 19 marzo 2027 per le modifiche in materia di rendicontazione di sostenibilità. L’art. 17, modificato dall’art. 10, comma 1-bis, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, in attuazione della direttiva «stop-the-clock» (UE) 2025/794, prevede ancora l’obbligo per le imprese di grandi dimensioni dagli esercizi 2027 e per le PMI quotate dal 2028; l’art. 1, lett. n), qualifica grandi le società che superano due dei limiti di 25 milioni di attivo, 50 milioni di ricavi e 250 dipendenti. A nostro avviso, le società comprese tra i limiti nazionali e le nuove soglie europee non dovrebbero interrompere la raccolta dei dati 2027 finché il decreto di recepimento non sarà pubblicato.

IN PRATICA
Entro la chiusura dell’esercizio 2026 la società verifica sui dati di bilancio se supera insieme 1.000 dipendenti medi e 450 milioni di euro di ricavi netti, su base individuale e, per la capogruppo, consolidata, e conserva il prospetto di calcolo della media dei dipendenti. Le imprese della prima ondata che redigono la rendicontazione 2026 scelgono la versione degli ESRS da applicare e la indicano nella dichiarazione di sostenibilità. I fornitori fino a 1.000 dipendenti predispongono un’autodichiarazione sul numero medio di dipendenti dell’esercizio precedente da consegnare ai clienti obbligati, confrontano questionari e clausole ESG di filiera con l’allegato II del regolamento 2026/1560, e, per gli esercizi dal 2027, contestano per iscritto le richieste eccedenti formulate ai fini della rendicontazione CSRD. Chi rendiconta su base volontaria può applicare già dal 24 settembre 2026 l’allegato I del regolamento, che prende il posto della raccomandazione sul VSME. Vanno archiviati autodichiarazioni, richieste ricevute e risposte inviate.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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