Novità · Diritto amministrativo · – Ottobre 2026

Lavori pubblici: recupero dell’anticipazione sospendibile su istanza dell’impresa fino al 31 dicembre 2026

TEMA
L’art. 1-bis del d.l. 107/2026, inserito in conversione, consente alle stazioni appaltanti di sospendere, su istanza dell’impresa, il recupero dell’anticipazione nei lavori in corso, fino al 31 dicembre 2026 e fuori dal PNRR.

L’art. 1-bis del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2026) e in vigore dal 21 agosto 2026, autorizza le stazioni appaltanti a sospendere, su richiesta dell’appaltatore, il recupero dell’anticipazione prevista dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). La misura riguarda gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione ed è giustificata dalle difficoltà di approvvigionamento e dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici derivanti dai conflitti in corso in Medio Oriente. Il comma 1 pone tre limiti: la sospensione dura per il tempo strettamente necessario, opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e non può andare oltre il 31 dicembre 2026. Il comma 2 esclude gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR. L’art. 125 resta invariato: nel testo vigente al 24 ottobre 2026 fissa l’anticipazione al 20 per cento del valore del contratto, elevabile fino al 30 per cento nei documenti di gara, da corrispondere nei lavori entro quindici giorni dalla consegna; ne subordina l’erogazione a una garanzia fideiussoria pari all’anticipazione maggiorata degli interessi legali per il periodo necessario al recupero secondo il cronoprogramma, garanzia che si riduce in rapporto al progressivo recupero delle somme. L’art. 125 non disciplina le modalità del recupero, che nella prassi contrattuale avviene con trattenute sugli acconti; i certificati di pagamento degli acconti sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro sette giorni (art. 125, comma 5). Sempre sulla fase esecutiva, dal 26 agosto 2026 l’art. 2, comma 8, del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 149 ha esteso ai magistrati tributari il divieto di incarichi di collaudo e di verifica di conformità dell’art. 116, comma 6, lettere a) e a-bis), del codice.

La sospensione non è automatica né dovuta. La legge «autorizza» la stazione appaltante, che decide sull’istanza dell’impresa e solo nei limiti delle risorse disponibili, condizione che impone di riscontrare la copertura per pagare gli acconti senza trattenuta. Non si tratta di un aumento del corrispettivo né di una nuova anticipazione: le somme restano da recuperare e la norma ne differisce soltanto il recupero, senza stabilire come le quote non trattenute vadano riassorbite quando la sospensione cessa, al più tardi il 31 dicembre 2026. L’art. 1-bis non tocca le altre regole dell’art. 125, comma 1: l’appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione e interessi legali dalla data di erogazione, se l’esecuzione non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili, e la garanzia resta commisurata al periodo di recupero. Il perimetro è stretto. Restano fuori i contratti di servizi e di forniture, perché la norma parla di appalti di lavori, e qualunque intervento che abbia anche una sola quota di finanziamento PNRR, circostanza da accertare sugli atti di finanziamento prima di presentare l’istanza. Il testo richiama inoltre soltanto l’art. 125 del d.lgs. 36/2023, mentre per i contratti ancora regolati dal d.lgs. 50/2016, in forza dell’art. 226, comma 2, del codice vigente, l’anticipazione resta disciplinata dall’art. 35, comma 18, del codice previgente. A nostro avviso, in mancanza di un richiamo espresso, per questi contratti la sospensione non può fondarsi sull’art. 1-bis.

IN PRATICA
L’impresa presenta alla stazione appaltante un’istanza scritta prima dell’adozione dello stato di avanzamento successivo, indicando il contratto, dichiarando che l’intervento non è finanziato neppure in parte con risorse PNRR e documentando le difficoltà di approvvigionamento o i rincari che rendono necessaria la sospensione (fatture di acquisto, preventivi, listini a confronto con i prezzi di contratto). L’istanza precisa il periodo richiesto, che non può superare il 31 dicembre 2026. Conviene chiedere che il provvedimento di accoglimento individui gli acconti interessati, la data di cessazione e il modo in cui le quote non trattenute saranno recuperate alla ripresa, e che sia trasmesso al RUP, che emette i certificati di pagamento. Il garante dell’anticipazione va informato, acquisendo conferma che la garanzia resta efficace per l’intero periodo di recupero così ridefinito. Vanno conservati istanza, documenti allegati, provvedimento, certificati di pagamento emessi senza trattenuta e corrispondenza con il garante. Il rispetto del cronoprogramma resta decisivo: la sospensione del recupero non evita la decadenza per ritardi imputabili.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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