Novità · Diritto penale · – Ottobre 2026

Whistleblowing: l’ANAC sanziona i gestori che rendono il segnalante identificabile anche indirettamente

TEMA
ANAC, delibera n. 344 del 9 settembre 2026: 15.000 euro a ciascun gestore del canale interno di una società privata per informazioni che rendevano deducibile l’identità del segnalante (art. 12 d.lgs. 24/2023).

L’art. 12, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 vieta di rivelare, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, non solo la sua identità ma qualsiasi altra informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente. L’art. 4, comma 1, impone canali interni che garantiscano tale riservatezza, anche con strumenti di crittografia, e dispone che i modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. 231/2001 li prevedano; l’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 231/2001, nel testo sostituito dall’art. 24, comma 5, d.lgs. 24/2023 e vigente al 24 ottobre 2026, richiede nei modelli canali di segnalazione interna, divieto di ritorsione e sistema disciplinare. L’art. 21, comma 1, lettera a), sanziona la violazione della riservatezza con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, che l’ANAC applica «al responsabile». Con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, depositata il 16 settembre e diffusa dall’Autorità il 6 ottobre, il Consiglio dell’ANAC ha inflitto 15.000 euro a ciascuno dei tre componenti dell’organo collegiale che, in una società privata dotata di modello 231, aveva gestito una segnalazione interna. La segnalazione, anonima e trasmessa il 9 dicembre 2024 tramite piattaforma crittografata, riguardava modifiche asseritamente fittizie a un contratto con un cliente, volte a consentire la fatturazione nel 2024 di attività destinate a concludersi nel 2025; vi erano allegate e-mail scambiate tra cinque persone, segnalante e segnalato compresi. L’organo ha sentito soltanto quelle persone, a partire dal segnalato, oltre al superiore di quest’ultimo, riferendo loro l’esistenza di una segnalazione whistleblowing, il contratto e il cliente interessati e la presenza dei rispettivi nomi negli allegati. È stato invece archiviato il profilo della lettera b): l’Autorità verifica che le attività di verifica e analisi siano state svolte, non la correttezza nel merito delle conclusioni del gestore.

Il primo principio riguarda l’oggetto dell’illecito. Per l’Autorità la locuzione «può evincersi» sposta l’accertamento sull’attitudine delle informazioni comunicate a far risalire al segnalante, sicché la violazione sussiste anche senza prova che un terzo lo abbia effettivamente identificato; l’attitudine si misura, richiamando il considerando 26 del regolamento (UE) 2016/679, sui mezzi di cui i destinatari possono ragionevolmente avvalersi, combinando quanto appreso con ciò che già sapevano. Nel caso pesavano il gruppo di lavoro ristretto, la minore anzianità e il ruolo marginale del segnalante e i suoi noti contrasti con il superiore segnalato. L’identificazione è stata comunque ritenuta provata per indizi: l’esclusione del segnalante dalle attività sul contratto, la frase con cui il presidente dell’organo, prima dell’avvio formale dell’audizione, gli aveva attribuito la segnalazione, la contestazione disciplinare di dieci giorni dopo e il licenziamento, dichiarato nullo perché ritorsivo con sentenza non definitiva. Il secondo principio riguarda la colpa. L’istruttoria «circoscritta» al solo contratto e ai soli interessati, presentata dalla difesa come cautela, è stata ritenuta la causa stessa del disvelamento: con pochi soggetti coinvolti il gestore deve allargare, almeno in apparenza, il perimetro degli accertamenti, ad esempio estendendoli ad altre pratiche o inquadrandoli in un audit di compliance. Non basta chiedere agli intervistati di tacere: l’informazione non va data a chi può ricavarne l’identità. Nella commisurazione ex art. 11 L. 689/1981 hanno pesato in aggravio il nesso con le ritorsioni, l’inerzia dopo che il segnalante aveva manifestato il timore di misure sfavorevoli e i ruoli di vertice dei componenti, che rendevano poco afflittivo il minimo; in attenuazione la colpa, anziché il dolo, e l’anteriorità dei fatti alle Linee guida sui canali interni approvate con delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025. Il procedimento sulle ritorsioni è sospeso in attesa del giudicato. A nostro avviso, per le segnalazioni gestite dopo quelle Linee guida l’attenuante non sarà più invocabile.

IN PRATICA
Il gestore del canale e l’organismo di vigilanza rivedono la procedura richiamata nel modello 231, prevedendo, prima di ogni atto istruttorio, una valutazione scritta del rischio di identificabilità indiretta: ampiezza del gruppo coinvolto, posizione del segnalante, nominativi presenti negli allegati, contrasti noti. Se il rischio è elevato, le audizioni non rivelano l’esistenza della segnalazione né il suo oggetto specifico, il segnalato non è sentito per primo senza cautele e il perimetro si estende ad altre pratiche o persone; ai terzi, interni o esterni, vanno solo gli esiti delle verifiche ed estratti anonimizzati, come indicano le Linee guida approvate con delibera ANAC n. 478/2025. Ogni intervista è verbalizzata: la delibera ha censurato l’assenza di verbali come lesiva dell’accountability. Il sistema disciplinare del modello va aggiornato con sanzioni per chi viola la riservatezza (art. 21, comma 2, d.lgs. 24/2023). Restano fermi l’avviso di ricevimento entro sette giorni e il riscontro entro tre mesi (art. 5). Se dopo la segnalazione emergono misure sfavorevoli verso il probabile segnalante, il gestore ne verifica subito il collegamento e documenta le iniziative assunte.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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