Novità · Fiscalità d’impresa · – Ottobre 2026
L’art. 21, comma 1, L. 111/2023, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera e), L. 120/2025, delega il Governo a riordinare il sistema tributario in testi unici entro il 31 dicembre 2026. I testi unici pubblicati sono otto: sanzioni tributarie amministrative e penali (d.lgs. 173/2024), tributi erariali minori (d.lgs. 174/2024), giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024), versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025), registro e altri tributi indiretti (d.lgs. 123/2025), IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), imposte sui redditi (d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117) e adempimenti e accertamento (d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141). Tutti si applicano dal 1° gennaio 2027: per i primi cinque la data del 1° gennaio 2026 è stata sostituita dall’art. 4, commi da 1 a 5, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla L. 26/2026; per gli altri tre la fissano gli artt. 171 d.lgs. 10/2026, 377 d.lgs. 117/2026 e 368 d.lgs. 141/2026. Ogni testo unico abroga le fonti trasfuse: l’art. 376, comma 1, lettera e), d.lgs. 117/2026 gli artt. da 1 a 191 del d.P.R. 917/1986; l’art. 170, comma 1, lettera a), d.lgs. 10/2026 gran parte del d.P.R. 633/1972 e le tabelle A, B e C; l’art. 367, comma 1, lettere h) e bb), d.lgs. 141/2026 buona parte del d.P.R. 600/1973 e gli artt. da 1 a 17 del d.lgs. 218/1997, il cui accertamento con adesione passa negli artt. da 345 a 363 del testo unico. Una clausola comune (art. 101, comma 3, d.lgs. 173/2024; art. 170, comma 3, d.lgs. 10/2026; art. 376, comma 2, d.lgs. 117/2026; art. 367, comma 3, d.lgs. 141/2026) fa leggere i riferimenti di leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti a disposizioni espressamente abrogate come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico, come riportate da ciascun articolo, salvo diversa previsione e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità; ogni articolo indica, sotto la rubrica, le norme da cui proviene.
Il riordino non ferma la legislazione del 2026, che interviene in parallelo sulla norma vigente e sull’articolo del testo unico destinato a sostituirla: l’art. 14 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, correttivo della riforma, modifica al comma 1 l’art. 34 del d.lgs. 346/1990 e al comma 2 l’art. 309 del testo unico adempimenti e accertamento. Il d.lgs. 141/2026, che negli artt. da 2 a 8 reca disposizioni di coordinamento e correttive degli altri sette testi unici, completa a sua volta la trasposizione: l’art. 8, comma 1, lettera f), inserisce nell’art. 27 del testo unico sanzioni il comma 10-bis, che riprende la sanzione dal 25 al 50 per cento prevista dall’art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 per le spese relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, mentre la regola sull’accertamento passa all’art. 255 del testo unico adempimenti e accertamento. Il 13 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare, in base all’art. 1, comma 6, L. 111/2023, uno schema di decreto legislativo di coordinamento e correttivo che tocca tutti gli otto testi unici, con l’aggiornamento dei riferimenti normativi, la correzione di refusi e il completamento della trasposizione di disposizioni vigenti, e che corregge la collocazione di alcune modifiche e alcuni richiami dei d.lgs. 141/2026 e 148/2026. Resta uno schema: deve acquisire i pareri delle Commissioni parlamentari secondo l’art. 1, commi 2 e 3, della legge delega. Il contenuto può quindi cambiare e conterà solo il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A nostro avviso l’art. 367, comma 1, d.lgs. 141/2026, che collega le abrogazioni alla «data di entrata in vigore del presente testo unico», va letto insieme all’art. 368, con effetto dal 1° gennaio 2027 come prevedono in modo espresso gli altri testi unici; un chiarimento nel correttivo sarebbe opportuno.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.