Novità · Area contabile · – 7 Ottobre 2026

Canoni abitativi insoluti su immobili-patrimonio: svalutazione sì, deduzione no

TEMA
La Cassazione nega la deduzione di perdite e svalutazioni sui canoni abitativi non riscossi degli immobili-patrimonio; in bilancio la svalutazione resta dovuta, con differenza permanente.

Con la sentenza n. 26363 depositata il 7 ottobre 2026, resa in pubblica udienza per il rilievo nomofilattico della questione, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha enunciato un principio di diritto sui crediti per canoni di locazione abitativa relativi a immobili-patrimonio, né strumentali né beni merce. Il reddito di questi beni concorre al reddito d’impresa secondo le regole dei redditi fondiari, per effetto dell’art. 90, comma 1, d.P.R. 917/1986, e il rinvio comprende l’art. 26 dello stesso decreto, per il quale i canoni abitativi concorrono al reddito anche se non percepiti. Ne discende che le perdite su crediti per canoni insoluti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti riferiti agli stessi canoni non sono deducibili, perché la deduzione vanificherebbe la tassazione disposta dall’art. 26. La Corte ha escluso che il fondamento sia l’art. 90, comma 2, d.P.R. 917/1986, riferito alle spese di manutenzione e a quelle necessarie a produrre il reddito, e ha indicato come strumento di recupero il credito d’imposta che l’art. 26 riconosce per le imposte versate sui canoni accertati nella convalida di sfratto per morosità. Resta così preclusa, a nostro avviso, l’applicazione a queste voci degli artt. 101, comma 5, e 106 d.P.R. 917/1986.

Il principio, affermato contro le conclusioni del Procuratore generale, riguarda il testo dell’art. 26 anteriore all’art. 3-quinquies d.l. 34/2019, conv. L. 58/2019, che legava la detassazione alla conclusione della convalida. Il testo vigente esclude dal reddito i canoni abitativi non percepiti purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, e l’art. 6-septies, comma 2, d.l. 41/2021, conv. L. 69/2021, ne estende l’effetto ai canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020. A nostro avviso la ratio della sentenza resta attuale per i canoni insoluti non coperti da tali atti, che restano tassati per competenza; per quelli coperti, esclusi dal reddito, la deduzione della perdita duplicherebbe il beneficio. Per i canoni non abitativi, privi di deroga, la conclusione è verosimilmente identica, senza credito d’imposta. In bilancio l’art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. e i paragrafi 59 e 60 dell’OIC 15 impongono la svalutazione quando è probabile che il credito abbia perso valore. Poiché la perdita resta indeducibile anche in futuro, la divergenza è permanente ai sensi del paragrafo 15 dell’OIC 25 e, per il paragrafo 39, non genera imposte anticipate; il credito d’imposta da convalida si rileva quando ne maturano i presupposti.

IN PRATICA
Nella redazione del bilancio 2026 l’organo amministrativo delle società titolari di immobili-patrimonio locati isola i crediti per canoni, mantiene la svalutazione richiesta dall’OIC 15 e non iscrive imposte anticipate sulla quota indeducibile. Nella dichiarazione dei redditi la svalutazione e la perdita relative a quei canoni si riprendono in aumento ai fini IRES come variazione permanente. Sui canoni abitativi insoluti conviene notificare l’intimazione di sfratto o chiedere l’ingiunzione di pagamento prima della presentazione della dichiarazione del periodo, conservando atti e relate di notifica come prova dei canoni esclusi dal reddito; per i periodi ancora accertabili chiusi con deduzioni analoghe va valutata la dichiarazione integrativa, tenendo conto che la Corte si è discostata dalle conclusioni del Procuratore generale. Dal 1° gennaio 2027 gli artt. 26 e 90 d.P.R. 917/1986 sono abrogati e il loro contenuto passa, senza modifiche di sostanza, negli artt. 28 e 99 del testo unico approvato con d.lgs. 117/2026.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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