Novità · Fiscalità d’impresa · – 1 Ottobre 2026
Con la sentenza 1° ottobre 2026, n. 26021, la Sezione tributaria della Cassazione ha rigettato il ricorso di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario contro la sentenza d’appello che aveva confermato l’inammissibilità della revocazione. Oggetto della revocazione era la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un avviso fondato su movimentazioni bancarie non giustificate, non appellata dalla curatela fallimentare e quindi passata in giudicato. Il socio era stato poi assolto in sede penale «perché il fatto non sussiste», dopo che la Guardia di finanza aveva rivisto le conclusioni del processo verbale. Per la Corte l’assoluzione, intervenuta quando la sentenza tributaria era già irrevocabile, non può produrre effetti nel giudizio tributario: l’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. 87/2024 e in vigore dal 29 giugno 2024, si applica ai soli processi ancora in corso a quella data (come già Cass., ord. 3 settembre 2024, n. 23570) e non travolge il giudicato già formato. Non soccorre neppure il ne bis in idem, che non riguarda la pretesa d’imposta, priva di finalità punitiva, e per le sanzioni non tutela la società quando il processo penale riguarda la persona fisica che la rappresenta.
Resta la revocazione: le sentenze non appellate sono revocabili solo per i motivi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. (art. 64, comma 2, d.lgs. 546/1992). La Corte esclude la falsità della prova, perché il processo verbale fa fede privilegiata solo per i fatti attestati e la revisione delle conclusioni non ne prova la falsità, che deve risultare da sentenza o dal riconoscimento della parte che se ne è avvalsa; esclude la forza maggiore, perché la documentazione bancaria poteva essere prodotta nel giudizio ordinario e degli atti in sequestro penale si può chiedere copia. L’autotutela obbligatoria è preclusa dal giudicato favorevole all’amministrazione (art. 10-quater, comma 2, l. 212/2000); quella facoltativa (art. 10-quinquies) resta, a nostro avviso, discrezionale e incerta. A giudizio aperto l’assoluzione «perché il fatto non sussiste» vale anche per la società e i soci (art. 21-bis, comma 3), e la Corte costituzionale (sent. 13 aprile 2026, n. 50) riferisce il vincolo anche all’insufficienza di prova, salvo i casi di presunzioni legali tipiche, senza accertamento positivo dell’inesistenza del fatto, e di assoluzioni dovute alla sola inutilizzabilità penale di prove valide in sede tributaria. L’estensione del vincolo all’imposta, oltre che alle sanzioni, attende ancora le Sezioni Unite (Cass., Sez. V, ord. interl. 4 marzo 2025, n. 5714).
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.