Novità · Fiscalità d’impresa · – 14 Ottobre 2026

Delega di firma dell’avviso prodotta all’udienza d’appello: tardiva, l’accertamento cade

TEMA
Cassazione: tardiva la delega di firma depositata all’udienza d’appello; il nuovo art. 58 d.lgs. 546/1992 vale per i primi gradi instaurati dal 5 gennaio 2024.

Con la sentenza n. 26868, depositata il 14 ottobre 2026, la Sezione quinta civile della Cassazione ha cassato la decisione di secondo grado che aveva ammesso la delega alla sottoscrizione di due avvisi di accertamento sintetico, prodotta dall’Agenzia delle Entrate soltanto all’udienza di discussione in appello, e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi originari del contribuente. Il presupposto è l’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973: l’avviso non firmato dal capo dell’ufficio è nullo se manca una valida delega a un impiegato della carriera direttiva. Contestata la delega fin dal ricorso introduttivo, spetta all’amministrazione provarne l’esistenza, secondo l’orientamento di legittimità che la stessa sentenza richiama. Nel testo dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 anteriore al d.lgs. 220/2023 i documenti nuovi erano ammessi in appello con il solo limite temporale dell’art. 32, comma 1, cioè fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione; il deposito in udienza è fuori termine e il difetto di tempestiva prova della legittimazione del firmatario rende nullo l’atto. La Corte distingue espressamente il caso da quello deciso con l’ordinanza n. 19525/2025, che ammette la prova della delega anche dopo il primo grado ma non affronta il tema del termine.

Il principio governa i giudizi il cui primo grado è stato instaurato entro il 4 gennaio 2024. Il d.lgs. 220/2023, in vigore da quella data, ha riformulato l’art. 58: i documenti nuovi entrano in appello solo se il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione o se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado per causa a essa non imputabile. Il nuovo comma 3 vietava in assoluto il deposito delle deleghe di firma; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, ha eliminato quel divieto e ha riferito la nuova disciplina agli appelli il cui primo grado sia instaurato dopo l’entrata in vigore del decreto. Per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024 la delega prodotta in appello è un documento nuovo soggetto al comma 1, oltre che al termine dell’art. 32. A nostro avviso, se il vizio è stato eccepito nel ricorso, la causa non imputabile è difficilmente sostenibile; resta l’indispensabilità, sulla quale, a quanto consta, manca un orientamento di legittimità. Resta aperto il coordinamento con gli artt. 7-bis e 7-ter l. 212/2000, che dal 18 gennaio 2024 riducono la nullità a casi tassativi e riconducono gli altri vizi all’annullabilità.

IN PRATICA
Il difensore accerta anzitutto la data di notifica del ricorso di primo grado, che individua il regime applicabile, e, se il firmatario non è il capo dell’ufficio, eccepisce in modo specifico il difetto di delega già nel ricorso introduttivo, come richiede l’art. 7-bis, comma 2, l. 212/2000. In ogni grado controlla nel fascicolo telematico la data di deposito della delega e ne eccepisce la tardività nella memoria illustrativa oppure, se è prodotta in udienza, a verbale. Nei giudizi con primo grado instaurato entro il 4 gennaio 2024, la sentenza d’appello che abbia ammesso una delega tardiva è censurabile in Cassazione per violazione degli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 42 d.P.R. 600/1973.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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