Novità · Area contabile · – 18 Settembre 2026

Mutuo all’impresa in crisi: per Cass. 25533/2026 la nullità esige reato e concorso della banca

TEMA
Per Cass. 25533/2026 la nullità per contrarietà a norme imperative del finanziamento all’impresa insolvente esige l’individuazione della norma penale, l’accertamento del reato e la prova del concorso della banca.

Con l’ordinanza 18 settembre 2026, n. 25533, la Prima sezione civile della Corte di cassazione ha cassato con rinvio il decreto con cui il tribunale, respingendo l’opposizione allo stato passivo, aveva confermato l’esclusione dei crediti derivanti da due mutui ipotecari, ritenuti nulli perché diretti a far rientrare la banca da esposizioni chirografarie quando la situazione dell’imprenditore era già compromessa; il tribunale aveva negato anche la restituzione delle somme ai sensi dell’art. 2035 c.c. La Corte ribadisce che il finanziamento abusivo, concesso senza ragionevoli prospettive di risanamento conosciute o conoscibili ex ante dal finanziatore professionale, non è per ciò solo nullo: i doveri di diligenza della banca, apprezzati anche alla luce della sana e prudente gestione cui l’art. 5 d.lgs. 385/1993 orienta la vigilanza, sono regole di comportamento. Nel finanziamento all’impresa in crisi la norma imperativa la cui violazione determina la nullità ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. può essere quella penale, come nei reati-contratto o quando il contratto è lo strumento di un’ipotesi di bancarotta semplice oggi prevista dall’art. 323 d.lgs. 14/2019. In tal caso il giudice deve indicare la disposizione violata, accertare in concreto gli elementi oggettivo e soggettivo del reato e dimostrare la partecipazione della banca quale concorrente esterno.

La decisione si colloca nel solco di Cass. 18610/2021 sui criteri del finanziamento abusivo e di Cass. 16706/2020 sull’irripetibilità, ma diverge dall’impostazione accolta pochi mesi prima dalla stessa sezione. Cass. 19288/2026, che l’ordinanza richiama per il profilo penale, aveva qualificato come preferibile l’orientamento che ammette la nullità anche in assenza di reato, ove sussista un intento predatorio del finanziatore riconducibile al motivo illecito comune contrario all’ordine pubblico o al buon costume. L’ordinanza in commento nega invece che la contrarietà, in senso economico, all’ordine pubblico o al buon costume possa fondare da sola la nullità: il buon costume può aggiungersi all’illiceità penale, con l’effetto ulteriore della soluti retentio, ma non surrogarla. Il contrasto interno alla sezione non è composto e va considerato in ogni giudizio pendente. Il principio, enunciato in una procedura fallimentare, è trasferibile alla liquidazione giudiziale, avendo la Corte richiamato, accanto all’art. 217 l.f., il corrispondente art. 323 d.lgs. 14/2019. Resta aperto, a nostro avviso, come si configuri il concorso dell’extraneus nell’aggravamento del dissesto, fattispecie punita anche a titolo di colpa grave. La causa torna al tribunale, sicché l’esito di merito non è definito.

IN PRATICA
Il curatore che intende eccepire la nullità del finanziamento bancario ha interesse a indicare già nel progetto di stato passivo la fattispecie penale ritenuta integrata, le condotte e gli elementi da cui desumere la partecipazione consapevole della banca, documentandoli con istruttorie di fido, flussi della Centrale dei rischi e destinazione delle somme erogate. Ha interesse, inoltre, a dedurre separatamente, se ne ricorrono gli estremi, l’intento predatorio comune alle parti. Nelle procedure regolate dal codice della crisi, banche e cessionari propongono l’opposizione con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 205 d.lgs. 14/2019 (art. 207, comma 1). Nel ricorso indicano a pena di decadenza, come richiede l’art. 207, comma 2, lett. d), le eccezioni non rilevabili d’ufficio, i mezzi di prova e i documenti, e contestano la mancata individuazione della norma penale e del proprio concorso. Chi assiste l’impresa nella richiesta di nuova finanza in fase di crisi conservi un piano e una documentazione che rendano verificabili ex ante le prospettive di risanamento, discrimine tra finanziamento lecito e abusivo.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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