Novità · Diritto penale · – 2 Ottobre 2026

Avvocato indagato: le garanzie dell’art. 103 c.p.p. si applicano

DECISIONE
Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, udienza 24 settembre 2026, ricorso R.G. n. 6868/2026, rel. G. Santalucia · informazione provvisoria pubblicata il 25 settembre 2026 · questione rimessa da Sez. VI, ordinanza 23 aprile 2026, dep. 16 giugno 2026, n. 22178/2026

Le garanzie dell’art. 103 c.p.p. per ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche quando il difensore è la persona sottoposta a indagine. Così le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto.

Il quadro. L’art. 103 c.p.p. consente di perquisire l’ufficio del difensore imputato solo per accertare il reato che gli è attribuito (comma 1, lett. a), oltre che per rilevare tracce del reato o ricercare cose o persone specificamente predeterminate (lett. b). Vieta il sequestro di carte relative all’oggetto della difesa, salvo il corpo del reato (comma 2). Impone, a pena di nullità, l’avviso al consiglio dell’ordine forense (comma 3). Riserva l’atto al giudice o, nelle indagini preliminari, al pubblico ministero autorizzato con decreto motivato del giudice (comma 4). Salvo il caso del comma 3, i risultati acquisiti in violazione non sono utilizzabili (comma 7).

La Sesta Sezione ha rimesso la questione per un contrasto risalente. Secondo una prima lettura, le garanzie valgono anche per il difensore indagato (Sez. 6, n. 3804 del 1992, dep. 1993; Sez. 2, n. 44892/2022). Questa lettura segue le Sezioni Unite n. 24 e n. 25 del 1993, che però non avevano esaminato direttamente quell’ipotesi. Secondo l’altra lettura, le garanzie non operano quando l’avvocato è indagato: è un indirizzo costante dal 1998 (Sez. 2, n. 6766/1998) fino a Sez. 2, n. 44941/2024.

Perché rileva. Negli studi legali sono custoditi anche i fascicoli di altri assistiti. Secondo l’indirizzo ora condiviso, la garanzia tutela il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e non un privilegio di categoria (Sez. 6, n. 20295/2001, richiamata nell’ordinanza).

In pratica.

Per l’avvocato indagato. Lo studio resta perquisibile, nei limiti del comma 1. Occorre verificare l’autorizzazione del giudice, l’esecuzione personale del magistrato e l’avviso all’ordine, e far annotare a verbale le irregolarità. Il riesame va chiesto entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla conoscenza del sequestro (artt. 257 e 324 c.p.p.), deducendo le violazioni dei commi 3 e 4.

Per l’ordine forense. L’avviso è dovuto anche in questi casi.

Per gli assistiti terzi. Anche a loro favore valgono il divieto del comma 2 e il limite del comma 1, lett. a).

Domande frequenti.

Lo studio dell’avvocato indagato non è più perquisibile?
Lo è ancora. Cambiano le forme dell’atto.

E se manca l’avviso al consiglio dell’ordine?
L’atto è nullo (comma 3) e il comma 7 esclude questo caso dall’inutilizzabilità. Non è una nullità assoluta. Se la parte assiste all’atto, va eccepita prima che sia compiuto o, se non è possibile, subito dopo; negli altri casi, nei termini degli artt. 180 e 181 (art. 182 c.p.p.). L’inutilizzabilità colpisce invece altre violazioni, come la mancata autorizzazione del giudice.

La motivazione è disponibile?
No, per ora c’è solo l’informazione provvisoria.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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