Novità · Diritto penale · – 16 Ottobre 2026
Non da sola. Per la Corte, l’assenza o l’inefficace attuazione del modello non è elemento costitutivo dell’illecito dell’ente, ma circostanza idonea per legge a dimostrare la colpa di organizzazione, che va accertata come deficit concreto, causalmente legato al reato.
Il quadro. L’ente risponde dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio da apicali o sottoposti (art. 5 d.lgs. 231/2001). Per il reato dell’apicale l’art. 6 pone a carico dell’ente la prova di un modello idoneo, efficacemente attuato prima del fatto, vigilato senza omissioni da un organismo autonomo e fraudolentemente eluso dall’autore del reato; per quello del sottoposto l’art. 7 richiede che il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Qui la società aveva ottenuto, tramite il legale rappresentante, la seconda quota di un finanziamento regionale con giustificativi di spese mai sostenute: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), reato presupposto ex art. 24. Il reato era prescritto per le persone fisiche; l’ente ne ha risposto previo accertamento incidentale del fatto (art. 8, comma 1, lett. b).
La Corte, richiamando Sez. 4, n. 18413/2022, indica come elementi costitutivi rapporto organico e teleologico con l’ente, colpa di organizzazione, reato presupposto e nesso causale tra colpa e reato. La colpa va provata dall’accusa e l’ente può dimostrarne l’assenza; la sentenza non si sofferma sulla prova liberatoria che l’art. 6 pone a carico dell’ente. Nel merito pesavano insieme il reato dell’apicale, l’assenza di modelli e la mancata predisposizione di un organismo di controllo contabile e di verifica delle attività del progetto.
Perché rileva. Per la difesa penale dell’impresa conta quale presidio mancava e se avrebbe intercettato quel reato. Il principio non ha giovato alla società ricorrente, perché il deficit era stato accertato in concreto: restano la confisca dell’intera somma erogata e le interdittive, non concorrendo tutte le condizioni dell’art. 17; il modello postumo ha ridotto di un terzo la sanzione pecuniaria (art. 12, comma 2, lett. b).
In pratica.
Per l’organo amministrativo. La mappatura dei rischi va estesa alla rendicontazione, con un riscontro contabile indipendente prima dell’invio dei rendiconti all’ente erogatore.
Per la difesa dell’ente. L’ente si costituisce con dichiarazione depositata nella cancelleria dell’autorità procedente, completa dei contenuti prescritti a pena di inammissibilità; il legale rappresentante imputato del reato presupposto non può rappresentarlo (art. 39). Il riesame contro il sequestro preventivo va proposto entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla diversa data in cui l’ente ne ha avuto conoscenza (art. 53 d.lgs. 231/2001 e artt. 322 e 324 c.p.p.).
Domande frequenti.
Senza modello 231 la condanna dell’ente è automatica?
No. Serve un deficit organizzativo concreto collegato al reato. Senza modello né controlli equivalenti, però, la difesa è difficile.
Adottare il modello dopo il reato serve?
Sì. Se è idoneo e operativo prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, riduce la sanzione pecuniaria da un terzo alla metà (art. 12). Le interdittive si evitano se, nello stesso termine, l’ente ha anche risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è efficacemente adoperato in tal senso, e ha messo a disposizione il profitto ai fini della confisca (art. 17). Se le stesse condotte sono tardive, l’ente può chiedere, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza, la conversione delle interdittive in sanzione pecuniaria (art. 78).
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.