Novità · Fiscalità d’impresa · – Settembre 2026

Concordato preventivo biennale 2026-2027: il termine di adesione

Concordato preventivo biennale
L’adesione per il biennio 2026-2027 si chiude il 31 ottobre 2026, con slittamento al 2 novembre: oltre tale data la proposta non è più accettabile.

Il concordato preventivo biennale è retto dal d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13: accedono i contribuenti ISA (art. 10, comma 1) senza proposta in essere per il 2025-2026, mentre il Capo III sui forfetari è abrogato dal 1° gennaio 2025 (art. 7, d.lgs. 81/2025). Il termine ordinario è il 30 settembre (art. 9, comma 3); per il 2026-2027 l’art. 7-bis, comma 3, del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, conv. legge 88/2026, lo ha differito al 31 ottobre 2026. Cadendo di sabato, opera il rinvio al primo giorno lavorativo successivo dell’art. 7, comma 2, lettera l), d.l. 70/2011: lunedì 2 novembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 abroga gli artt. 9, 10, 11 e 18 e l’istituto prosegue negli artt. 89-111 del testo unico.

L’art. 11 esclude, fra gli altri, chi ha omesso una delle tre dichiarazioni precedenti, chi aderisce al forfetario nel primo anno, chi ha redditi esenti o esclusi oltre il 40 per cento del reddito d’impresa o professionale, le società interessate da fusione, scissione o conferimento e le società o associazioni dell’art. 5 del TUIR il cui numero di soci aumenta; l’adesione in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti (comma 1-bis). Accettata la proposta, i redditi effettivi non rilevano per imposte sui redditi, IRAP e contributi (art. 19), mentre l’IVA resta impregiudicata (art. 18). La decadenza dell’art. 22 non riguarda solo gli scostamenti oltre il 30 per cento, ma anche le violazioni di non lieve entità e l’omesso versamento delle somme liquidate ex art. 12, comma 2.

IN PRATICA
Entro lunedì 2 novembre 2026 il contribuente, direttamente o tramite intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, del d.P.R. 322/1998, trasmette il modello CPB 2026/2027 firmando il rigo P10, congiuntamente al modello ISA con la dichiarazione dei redditi oppure in via autonoma con il codice 1 nella casella «Comunicazione CPB»; l’adesione già inviata si modifica con una nuova comunicazione nei termini, senza revocarla, e la revoca si trasmette con il codice 3 o 2. Prima dell’invio va verificato che i debiti definitivamente accertati per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o contributivi siano estinti o residuino sotto 5.000 euro, esclusi i sospesi o rateizzati (art. 10, comma 2), e vanno conservati la proposta accettata, il calcolo degli acconti con la maggiorazione dell’art. 20 e l’eventuale opzione per l’imposta sostitutiva dell’art. 20-bis.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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