Novità · Fiscalità d’impresa · – Settembre 2026
Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 le dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti possono essere integrate per correggere errori od omissioni, in aumento o in diminuzione dell’imponibile, entro i termini dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione. Il comma 8-bis regola il credito: se l’integrativa a favore è presentata oltre il termine della dichiarazione successiva, il credito si compensa per i debiti maturati dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione. Il terzo periodo fa salva la deduzione, anche in sede di accertamento o di giudizio, degli errori di fatto o di diritto che abbiano determinato un maggiore imponibile, un maggiore debito d’imposta o un minore credito.
Dal ricevimento della comunicazione del controllo automatizzato (artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972) decorrono sessanta giorni, per i chiarimenti e il pagamento con sanzione ridotta a un terzo, che evita il ruolo; se ne segue una comunicazione definitiva rideterminata in autotutela, il nuovo termine decorre da questa (art. 2, comma 2, d.lgs. 462/1997). La preclusione del ravvedimento (art. 13, comma 1-ter, d.lgs. 472/1997) è limitata dalla circolare 6/E del 2015, par. 10.4, alle irregolarità riscontrabili con quei controlli. L’integrativa ex art. 2, comma 8, non estingue il ruolo: restano l’autotutela obbligatoria per errore sul presupposto o pagamenti non considerati (art. 10-quater, lettere e ed f, legge 212/2000) e il ricorso. Cass., Sezioni Unite civili, 30 giugno 2016, n. 13378, consente di opporre in giudizio gli errori dichiarativi.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.