Novità · Diritto penale · – 20 Settembre 2026

Sequestro contro l’ente: senza costituzione ex art. 39 il riesame è inammissibile

PROVVEDIMENTO
Cassazione penale, Sez. III, ud. 14 luglio 2026 (dep. 5 agosto 2026), n. 29622 — Pres. Liberati, Rel. Calabretta

La Cassazione distingue due ipotesi nel sequestro che colpisce una società: se è disposto in via diretta nei confronti dell’ente quale terzo beneficiario del profitto del reato commesso da altri, basta la procura speciale ex art. 100 c.p.p.; se invece è connesso all’illecito amministrativo dell’ente ex art. 53 d.lgs. 231/2001, occorre la previa costituzione della società nelle forme dell’art. 39 d.lgs. 231/2001 — l’unico atto con cui l’ente esercita le proprie facoltà partecipative, distinto dalla difesa tecnica. Se il legale rappresentante è indagato per il reato presupposto scatta l’incompatibilità: serve un nuovo rappresentante o un procuratore speciale ad processum, pena l’inammissibilità del riesame proposto dal difensore, d’ufficio o di fiducia.

Ricevuta l’informazione di garanzia ex artt. 369 c.p.p. e 57 d.lgs. 231/2001, l’impresa deve costituirsi subito e verificare l’incompatibilità del proprio rappresentante: solo così potrà poi contestare il sequestro connesso all’illecito dell’ente. La regola non vale invece per l’ente che non ha ancora ricevuto notizia del procedimento 231 a proprio carico e agisce da mero terzo per la restituzione dei beni: in tal caso il riesame proposto dal difensore del legale rappresentante, anche se indagato, resta ammissibile.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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