Novità · Diritto penale · – 17 Agosto 2026
Con la sentenza n. 4777 (ud. 20 novembre 2025, dep. 5 febbraio 2026) la Sezione V penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. La censura difensiva, incentrata sulla mancata dimostrazione della concreta possibilità di adempiere alle obbligazioni rimaste inadempiute, è stata ritenuta infondata.
Per le procedure aperte su domande depositate dal 15 luglio 2022 si applica l’art. 329, comma 2, lett. b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, CCII); per i ricorsi anteriori e per le procedure pendenti a quella data resta applicabile, ai sensi dell’art. 390 CCII, l’art. 223, comma 2, n. 2, della legge fallimentare (r.d. 267/1942), di identica struttura sul punto qui esaminato. La norma descrive due ipotesi da non confondere: cagionare con dolo il dissesto della società, oppure cagionarlo per effetto di operazioni dolose, dove il dolo investe l’operazione antidoverosa e il dissesto ne costituisce conseguenza addebitabile secondo il criterio della prevedibilità in concreto.
La decisione si muove nel solco di un orientamento già consolidato sull’elemento soggettivo: è necessario che l’agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione produttiva di pregiudizio patrimoniale, in contrasto con i doveri connessi alla carica, e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa. Si tratta di principio già affermato da Sez. 5, n. 24692 del 17 giugno 2025 e richiamato dalla pronuncia in commento, che su di esso ha misurato l’infondatezza del motivo.
La difesa può far leva sulla prova della concreta possibilità di adempiere, cioè sulla effettiva disponibilità di risorse che rendesse esigibile il pagamento. Tuttavia, nel caso deciso quella censura è stata ritenuta infondata: non è una scorciatoia, va sostenuta con dati contabili puntuali e, se la motivazione di merito è congrua, non è rivedibile in sede di legittimità.
Basta la colpa dell’amministratore? La semplice negligenza non è sufficiente: l’operazione deve essere consapevolmente antidoverosa. Il dissesto, però, non deve essere voluto, perché è imputato secondo la prevedibilità in concreto, criterio che conserva una componente di tipo colposo; in questa materia non opera una regola che scherma le scelte gestionali consapevolmente pregiudizievoli.
La crisi di liquidità esclude il reato? Non automaticamente: rileva se e in quale misura le risorse fossero disponibili e come siano state destinate, ed è una valutazione di merito che il giudice di legittimità non ripercorre se la motivazione è congrua.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.