Osservatorio di Diritto Penale · 24 Agosto 2026

Sequestro preventivo su frode IVA: chi fissa il perimetro

PROVVEDIMENTO
Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 27672 del 23 luglio 2026 (ud. 9 giugno 2026)

La risposta in breve

Il giudice della cautela reale può respingere la richiesta del pubblico ministero, ridurla o confermarla per ragioni diverse da quelle del primo provvedimento. Non può però ampliare l’oggetto del vincolo né convertirne il titolo giuridico, sostituendo al profitto invocato dall’accusa il prezzo del reato.

Che cosa dice il provvedimento

Ricorso del pubblico ministero avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca: dichiarato inammissibile.

Sul primo piano, prezzo e profitto restano categorie normative distinte, con distinte basi giuridiche ai fini dell’ablazione: verso l’emittente di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) il sequestro a fini di confisca può colpire solo il prezzo del delitto, cioè il compenso pattuito o percepito per l’emissione, e non il profitto conseguito dal terzo utilizzatore, ostandovi il regime derogatorio dell’art. 9 (Sez. 3, n. 34202 del 2025, Rv. 288727-01).

Sul secondo, quello decisorio: nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi ed è vincolato al petitum del pubblico ministero e agli elementi posti a suo fondamento (artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, c.p.p.). Il potere del riesame di integrare la motivazione carente, anche riqualificando il fatto, non arriva a sostituirsi all’iniziativa cautelare del requirente nell’individuazione delle imputazioni.

La Corte non ha però escluso che quell’IVA sia qualificabile come prezzo: ha ravvisato nella prospettazione un fatto cautelare diverso da quello cristallizzato in atti. Resta praticabile anche il concorso ex art. 110 c.p., previa contestazione formale e richiesta cautelare su quella base.

Perché rileva per la difesa

Il baricentro si sposta dal terreno valutativo a quello documentale: vanno sovrapposti richiesta del pubblico ministero, decreto del giudice per le indagini preliminari e ordinanza del riesame, per verificare su quale capo il vincolo sia stato chiesto e quale grandezza, prezzo o profitto, sia stata assunta a parametro. È deducibile lo scostamento sull’oggetto della domanda o sulla finalità cautelare; non lo è la riqualificazione del fatto, che rientra nei poteri del riesame.

In pratica

Chi interviene: il pubblico ministero, l’indagato e il difensore, la persona cui le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla restituzione.

Riesame, artt. 322 e 324 c.p.p.: dieci giorni dall’esecuzione o dalla diversa data di conoscenza. L’autorità procedente trasmette gli atti entro il giorno successivo (art. 324, comma 3), termine ordinatorio; è perentorio quello di dieci giorni dalla ricezione entro cui il tribunale decide, a pena di perdita di efficacia della misura.

Appello, art. 322-bis c.p.p.: rimedio residuale, «fuori dei casi previsti dall’articolo 322». Si applica in quanto compatibile l’art. 310, sicché il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, ma senza sanzione di inefficacia.

Ricorso per cassazione, art. 325 c.p.p.: contro le ordinanze rese ex artt. 322-bis e 324, per sola violazione di legge, dieci giorni, senza effetto sospensivo. È il rimedio con cui è stata resa la decisione qui commentata.

Tuttavia: la regola protegge nel singolo grado, non in senso assoluto. Nulla impedisce al requirente di formalizzare una nuova richiesta cautelare, su contestazioni di concorso e su un diverso parametro. La vittoria sul principio della domanda resta provvisoria.

Domande frequenti

Il tribunale del riesame può correggere la motivazione carente del giudice per le indagini preliminari? Sì, e può anche riqualificare il fatto. Non può però individuare imputazioni diverse da quelle per cui il sequestro è stato chiesto, né mutare il fatto posto a fondamento del vincolo.

Verso chi emette fatture false che cosa si può sequestrare? Il prezzo del delitto, cioè il compenso dato o promesso per l’emissione, e non il profitto conseguito da chi le ha utilizzate, salvo contestazione formale di concorso in un diverso titolo di reato.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.

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