Novità · Diritto penale · – 1 Settembre 2026
L’appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui il possessore compie il primo atto di dominio incompatibile con il titolo del possesso: è l’interversione, che deve esteriorizzarsi in un comportamento riconoscibile. Quando l’atto appropriativo è già esteriorizzato, la successiva richiesta di restituzione rimasta senza esito lo prova, non lo crea. Quando invece la condotta resta occulta o si articola in una gestione continuativa, la giurisprudenza colloca la consumazione — e con essa il decorso della prescrizione — nel rifiuto di restituire o di rendere conto: il punto non è assestato, e sta alla difesa dimostrare che l’interversione era percepibile prima.
Sul punto è tornata Cass. pen., Sez. VI, n. 9180/2026 (ud. 16 dicembre 2025, dep. 10 marzo 2026), resa in tema di peculato: il delegato alla vendita in procedure esecutive immobiliari aveva dirottato, con bonifici istantanei disposti via home banking, le somme dei conti di procedura su un conto personale. La Corte ha collocato l’interversione nel momento in cui, con i bonifici, alle somme è stata data di fatto e irrevocabilmente una destinazione diversa da quella dell’incarico, e ne ha tratto che il luogo di perfezionamento coincide con quello del conto corrente destinatario. La decisione riguarda la competenza territoriale; sul momento consumativo dell’appropriazione indebita vale come argomento di struttura, non come precedente in termini.
Corte cost. n. 46/2024 ha riportato la pena a reclusione fino a cinque anni, multa da 1.000 a 3.000 euro. Prescrizione: sei anni (art. 157, comma 1, c.p.), sette e sei mesi se interrotta (art. 161, comma 2, c.p.); cessa alla sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.).
Per l’amministratore di condominio Cass. pen., Sez. II, n. 20488/2024 (dep. 23 maggio 2024) ha escluso che la consumazione si frazioni nei singoli ammanchi e ha individuato il dies a quo della prescrizione nel momento in cui, al termine della gestione, l’amministratore ha rifiutato la consegna del denaro e della contabilità, non essendo altrimenti distinguibili le risorse del condominio da quelle distratte; l’accusa tenderà a estendere l’argomento all’amministratore di società, ma è un’estensione, non diritto vivente.
Querela in tre mesi (art. 124 c.p.); d’ufficio ex art. 649-bis c.p. solo sui fatti dell’art. 646, secondo comma, o aggravati dall’art. 61, n. 11, con aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva o offeso incapace per età o infermità. Il difensore fissa la data di consumazione con memoria (art. 367 c.p.p. nelle indagini, art. 121 c.p.p. dopo). Poiché l’art. 646 è nominativamente ricondotto alla citazione diretta dall’art. 550, comma 2, c.p.p., non vi è udienza preliminare: l’incompetenza territoriale va eccepita, a pena di decadenza (art. 21, comma 2, c.p.p.), all’udienza di comparizione predibattimentale, subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti, ed è preclusa e non più riproponibile in dibattimento (art. 554-bis, comma 3, c.p.p.). In quella sede il giudice verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione (art. 554-bis, comma 4, c.p.p.), che estingue il reato (art. 152 c.p.); l’art. 162-ter c.p., che estingue il reato con restituzione e risarcimento integrali entro l’apertura del dibattimento, non è invece invocabile quando si procede d’ufficio ex art. 649-bis c.p.
La lettera con cui si chiede la restituzione fa decorrere la prescrizione?
Dipende. Se l’atto di dominio incompatibile con il titolo del possesso è già avvenuto ed è riconoscibile, la lettera lo prova soltanto e il termine decorre da quell’atto anteriore. Se invece l’appropriazione non si era esteriorizzata prima, la giurisprudenza tende a fissare il dies a quo nel rifiuto di restituire o di rendere conto: in questo senso Sez. II n. 20488/2024, per l’amministratore di condominio.
Un amministratore di società che ha prelevato più volte risponde di un reato solo?
Non necessariamente. Se ogni prelievo è isolabile e riconoscibile, ciascuno ha la propria data di consumazione e il rapporto è di continuazione ex art. 81 c.p. L’unificazione al rifiuto di consegna al termine della gestione è stata affermata, dalla Sez. II n. 20488/2024, per l’amministratore di condominio: l’estensione alla società è tesi d’accusa, non principio acquisito.
Entro quando si rimette la querela?
La remissione può intervenire solo prima della condanna (art. 152, comma quinto, c.p.). Nel rito a citazione diretta la verifica bilaterale prevista dall’art. 554-bis, comma 4, c.p.p. è l’occasione ordinaria per farlo.
Una condanna già definitiva può essere rivista dopo Corte cost. n. 46/2024?
Solo se la pena fu determinata sulla cornice introdotta dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 — reclusione da due a cinque anni — e quindi per fatti collocati fra il 31 gennaio 2019 e il 28 marzo 2024. In tal caso la via è l’incidente di esecuzione: l’art. 30, comma 4, della l. 87/1953 non produce una caducazione automatica, ma apre alla rideterminazione della pena in executivis (Cass., Sez. U., n. 42858/2014, Gatto). Fuori da quella finestra la cornice caducata non è, di regola, quella applicata; se lo fosse stata per errore, il vizio è quello della pena illegale e va fatto valere su quel diverso presupposto.
È vero che con l’appropriazione indebita non c’è mai udienza preliminare?
Sì. L’art. 646 c.p. è elencato nominativamente dall’art. 550, comma 2, c.p.p. fra i casi di citazione diretta a giudizio, e ciò a prescindere dal massimo edittale. La conseguenza pratica è che le questioni preliminari, competenza territoriale inclusa, si consumano all’udienza di comparizione predibattimentale.
Provvedimento principale: Corte di cassazione penale, Sezione VI, sentenza n. 9180/2026, udienza 16 dicembre 2025, deposito 10 marzo 2026 (Pres. De Amicis, Rel. Ricciarelli). Decisione resa in tema di peculato, in punto di luogo di consumazione e competenza territoriale. La citazione va sempre accompagnata dall’anno 2026: l’intestazione «9180/2025» che compare su altra fonte è incoerente con la data di deposito e non è stata seguita.
Provvedimento richiamato: Corte di cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 20488 del 2024, depositata il 23 maggio 2024, in tema di appropriazione indebita dell’amministratore di condominio. Sezione, numero e data di deposito risultano concordemente da più fonti secondarie qualificate e reciprocamente indipendenti; il testo integrale non è stato letto, la banca dati ufficiale non è stata consultata, l’udienza e il codice ECLI non risultano. La pronuncia è richiamata come indirizzo, non come precedente vincolante.
Provvedimento richiamato: Corte di cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 42858/2014 (ud. 29 maggio 2014, dep. 14 ottobre 2014), Gatto, sui poteri del giudice dell’esecuzione a fronte della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio. Udienza e deposito riscontrati su più fonti indipendenti concordi; testo integrale non letto.
Provvedimento richiamato: Corte costituzionale, sentenza n. 46/2024 (21 febbraio – 22 marzo 2024, in G.U. 1ª s.s. 27 marzo 2024, n. 13), come risultante dalla nota di aggiornamento (356) all’art. 646 c.p. su Normattiva.
Dichiarazioni di trasparenza sulle fonti (rese qui, nella pagina pubblicata, e non in nota interna):
– Il testo integrale della sentenza Sez. VI n. 9180/2026 non è stato letto. Il PDF ufficiale disponibile è una scansione per immagini, con estrazione testuale a zero caratteri. La sentenza è stata conosciuta solo attraverso massime e commenti.
– Il testo integrale della sentenza Sez. II n. 20488/2024 non è stato letto, né è stata consultata la banca dati ufficiale.
– Nessuna proposizione della scheda eccede il contenuto delle massime e dei commenti consultati. Della n. 9180/2026 si dà conto per come risulta dai commenti: bonifici istantanei disposti via home banking dal delegato alla vendita. Nessuna lettera di rifiuto della restituzione risulta dalle fonti conosciute e nessuna viene affermata.
– Normativa: letta integralmente e in originale su Normattiva, testi vigenti al 1° settembre 2026, gli artt. 30 l. 87/1953; 2, 61 n. 11, 81, 124, 152, 157, 161, 161-bis, 162-ter, 646, 649-bis c.p.; 21, 121, 367, 550, 554-bis c.p.p.; l. 9 gennaio 2019, n. 3
– Giurisprudenza: conosciuta soltanto attraverso massime e commenti, mai in originale.
– La scheda ha finalità informative e non contiene alcuna previsione sull’esito di singole vicende processuali.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.