Novità · Diritto civile · – 12 Agosto 2026
L’art. 342 cod. proc. civ. è stato riscritto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e nuovamente dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164. Nel testo vigente l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’art. 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico; per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate, con la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Fra la citazione e la prima udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni, centocinquanta se la notificazione avviene all’estero. Formulazione corrispondente vale per il rito del lavoro all’art. 434 cod. proc. civ. Il requisito non è formale: perimetra il devoluto, perché l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate (art. 329, secondo comma). Sul piano intertemporale l’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, applica le norme sull’appello alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, rilevando la data di proposizione del gravame e non quella della sentenza impugnata; le correzioni del 2024 seguono l’art. 7 del d.lgs. n. 164. Tuttavia la nozione di procedimento introdotto resta discussa e va riscontrata sul singolo fascicolo.
Il rischio non è la mera correzione dell’atto. La declaratoria di inammissibilità chiude l’impugnazione e, ai sensi dell’art. 358 cod. proc. civ., l’appello non può essere riproposto anche se non è decorso il termine fissato dalla legge: divenuta definitiva la declaratoria, la sentenza di primo grado passa in giudicato, con la condanna alle spese del grado e, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. L’orientamento di legittimità formatosi sul testo previgente esclude che occorrano formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza, ma esige che l’atto renda intelligibili le parti del provvedimento censurate e le ragioni della censura. Va però letto alla luce della norma vigente, che riserva la sanzione di inammissibilità all’individuazione del capo impugnato e alle due indicazioni correlate, mentre chiarezza e sinteticità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità: un motivo breve ma generico resta inammissibile, l’esposizione prolissa espone piuttosto al rischio che il capo impugnato non risulti individuato. Tuttavia la valutazione resta rimessa al giudice del merito e va calibrata sul singolo provvedimento.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.