Novità · Diritto amministrativo · – 12 Agosto 2026
La legge 21 aprile 2023 n. 49 sull’equo compenso estende le proprie disposizioni, all’art. 2, comma 3, anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, con le esclusioni ivi previste. Nella materia dei contratti pubblici, però, valgono le regole speciali del Codice: l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 stabilisce che la pubblica amministrazione garantisce l’applicazione del principio dell’equo compenso secondo le modalità previste dall’art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, commi inseriti dall’art. 14 del correttivo (d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209). Per gli affidamenti aggiudicati con l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b) — cioè i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro — il 65 per cento dell’importo assume la forma di un prezzo fisso, cioè sottratto al ribasso; il restante 35 per cento può essere assoggettato a ribasso in sede di offerta; il punteggio dell’offerta economica è determinato secondo il metodo di calcolo non lineare dell’art. 2-bis dell’allegato I.13 e non può superare il limite del 30 per cento del punteggio complessivo. Il comma 15-ter fa espressamente salve le disposizioni sull’esclusione delle offerte anomale di cui all’art. 54, comma 1, terzo periodo. Per gli affidamenti diretti sotto i 140.000 euro (art. 50, comma 1, lett. b), i corrispettivi determinati secondo l’allegato I.13 possono essere ridotti in misura non superiore al 20 per cento. La disciplina non retroagisce: la procedura resta regolata dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, sicché i commi 15-bis e seguenti non si applicano alle gare bandite prima del 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del correttivo; il criterio vale anche per gli accordi quadro e per i contratti attuativi stipulati successivamente (ANAC, parere di funzione consultiva 16 aprile 2025 n. 16).
Il punto di frizione riguarda proprio il 35 per cento ribassabile: quanto possa spingersi il ribasso senza compromettere la sostenibilità dell’offerta. In concreto, per il professionista l’offerta va costruita e giustificata voce per voce sulla sola quota ribassabile, senza intaccare il 65 per cento a prezzo fisso; per la stazione appaltante, gli atti di gara devono distinguere con chiarezza le due quote fin dal bando e indicare il tetto al punteggio economico. Sulla quota ribassabile la norma non fissa alcun limite percentuale al ribasso: il presidio contro le offerte insostenibili non è un tetto, ma la verifica di congruità, che il comma 15-ter fa espressamente salva. Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, nel parere 2 dicembre 2024 n. 1463 sullo schema di correttivo, ha affermato che in materia di contratti pubblici non trova applicazione la disciplina dell’equo compenso di cui alla legge 49/2023, stante la disciplina speciale vigente. L’indirizzo è stato confermato in sede giurisdizionale da Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844, che qualifica l’equo compenso come principio generale posto dall’art. 8, comma 2, declinato dalle regole di dettaglio dell’art. 41. Tuttavia il 65 per cento garantisce la base del compenso, non l’esito della gara: la compressione integrale della quota ribassabile resta oggetto di contenzioso aperto.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.