Novità · Diritto civile · – Agosto 2026

Art. 614-bis c.p.c.: la misura coercitiva e i limiti in esecuzione

TEMA
La misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.: presupposti, competenza del giudice dell’esecuzione, rimedi del debitore.

L’articolo 614-bis del codice di procedura civile consente al giudice che condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro di fissare, su richiesta di parte e salvo che ciò sia manifestamente iniquo, la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo, determinandone la decorrenza e, se del caso, un termine di durata. L’importo si commisura al valore della controversia, alla natura della prestazione, al vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento e al danno quantificato o prevedibile. Il provvedimento è titolo esecutivo. Sono esclusi il lavoro subordinato, pubblico e privato, e le collaborazioni di cui all’articolo 409.

Conta la ripartizione dei poteri. La misura non è disposta d’ufficio: va chiesta nel giudizio di merito. In mancanza, o se il titolo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma è determinata dal giudice dell’esecuzione su ricorso dell’avente diritto dopo la notificazione del precetto. Poiché il provvedimento è titolo esecutivo, il diritto di procedere si contesta con l’opposizione dell’articolo 615 e i vizi formali con quella dell’articolo 617. Sul testo anteriore alle modifiche del decreto legislativo 149/2022 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni relative all’assenza di un potere di limitazione ex post.

IN PRATICA
Il creditore chieda la misura nelle conclusioni di merito; in mancanza, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo la notifica del precetto. Il debitore: opposizione ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni dall’atto.

Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.