Novità · Diritto amministrativo · – Agosto 2026
L’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sostituito dall’articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ed efficace dal 1° luglio 2023, considera espressamente l’affidamento in house. Il comma 3 dispone che, mancata la pubblicità del bando, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all’affidamento in house al soggetto partecipato o controllato, purché l’atto rechi la motivazione della scelta; se gli avvisi mancano o non sono conformi, il ricorso non è comunque proponibile oltre sei mesi dal giorno successivo alla stipulazione del contratto.
Per l’impresa il vincolo è di calendario. La controversia segue il rito speciale dell’articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, che dimezza tutti i termini processuali ordinari salvo le eccezioni del comma 2. Il Consiglio di Stato aveva già affermato l’applicabilità del rito appalti agli affidamenti in house (sezione quinta, sentenza 29 maggio 2017 n. 2533; sezione prima, parere 30 marzo 2022 n. 687, che è atto consultivo e non decisorio). Poiché dal 1° luglio 2023 l’elenco ANAC degli affidamenti in house non è più operativo, il bersaglio resta la motivazione richiesta dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.