Novità · Fiscalità d’impresa · – 29 Luglio 2026
Con la sentenza n. 153 del 2026, depositata il 24 luglio, la Corte costituzionale ha stabilito che l’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici – prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR e richiamata ai fini IRAP dall’articolo 3, comma 2, lettera c), del d.lgs. 446/1997 – non discende dalla forma giuridica prescelta, ma dall’effettivo esercizio in comune della professione. La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze con ordinanza del 17 novembre 2025, in un contenzioso sul rimborso dell’IRAP 2022 di uno studio associato notarile.
Il criterio indicato dalla Corte è quello della spersonalizzazione: il presupposto d’imposta esiste quando la prestazione diventa riferibile alla struttura anziché al singolo. Non bastano, da soli, gli elementi organizzativi che la Corte elenca – ripartizione di spese e compensi, locazione comune dello studio, acquisto condiviso di beni strumentali, gestione del personale ausiliario. La pronuncia riguarda un’associazione fra notai, ma il principio è destinato a valere per ogni studio in cui l’attività resti sostanzialmente individuale.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.